Al via il bonus per l’acquisto di veicoli green

Di   9 Aprile 2019

La Finanziaria 2019 ha introdotto delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli elettrici / non inquinanti (“Ecobonus”), con o senza la rottamazione del mezzo usato e per l’istallazione dei punti di ricarica (colonnine per i veicoli elettrici). Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo specifico Decreto contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni. In particolare, a decorrere dallo scorso 8 aprile, gli operatori del settore possono “prenotare” il bonus tramite l’apposita piattaforma telematica gestita da Invitalia.

L’art. 1, DM 20.3.2019 fornisce innanzitutto le definizioni utili al fine dell’applicazione dell’agevolazione in esame

TIPOLOGIA VEICOLODESCRIZIONE
Categoria M1 Veicolo ex art. 47, comma 2, lett. b) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) destinato al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente
Categoria L1e Veicolo a 2 ruote ex art. 47, comma 2, lett. a) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h
Categoria L3e Veicolo a 2 ruote ex art. 47, comma 2, lett. a) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.
A 2 ruote elettrici Veicolo di cui alla categoria L1e / L3e dotato di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.
A 2 ruote ibridi Veicolo di cui alla categoria L1e / L3e avente una delle seguenti caratteristiche:
1) dotato di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
2) dotato di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) dotato di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Sono ammessi all’agevolazione i soggetti che: · acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall’1.3.2019 al 31.12.2021, un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa), che produce emissione di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiore a 70 g/Km; · acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia nel 2019 un veicolo a 2 ruote di categora L1e / L3e, elettrico / ibrido, nuovo di fabbrica di potenza inferiore / uguale a 11 kW.

Ecobonus acquisto veicoli

E’ precvisto un contributo per i soggetti che acquistano, anche in leasing, un veicolo di categoria M1, parametrato: · al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per Km (CO2 g/km); · alla contestuale o meno rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato Euro 1, 2, 3 e 4.

In caso di rottamazione del “vecchio” veicolo il contributo è così determinato:

CO2 g/km Contributo
0-20 € 6.000
21-70 € 2.500

In assenza di rottamazione del “vecchio” veicolo il contributo è così determinato:

CO2 g/km Contributo
0-20 € 4.000
21-70 € 1.500

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Per fruire del contributo vanno rispettate le seguenti condizioni:

  • il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, alla data di acquisto del nuovo, da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / un suo familiare convivente;
  • in caso di leasing, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del nuovo veicolo / un suo familiare convivente;
  • nell’atto di acquisto del nuovo veicolo deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

In mancanza della rottamazione del “vecchio” veicolo, nell’atto d’acquisto va indicata soltanto la misura dello sconto applicato sulla base del contributo statale concesso.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame è erogato nella forma di sconto sul prezzo di acquisto del veicolo praticato dal venditore e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo:

  • rimborsano al venditore l’importo del contributo;
  • recuperano tale importo quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite Entratel / Fisconline. Non operano i limiti:
    • di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    • di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Ecobonus acquisto motoveicoli

Il Decreto riconosce nel 2019 un contributo per i soggetti che:

(a) acquistano un motoveicolo di categoria L1e / L3e;
(b) consegnano, contestualmente all’acquisto, un motoveicolo della medesima categoria omologato Euro 0, 1 e 2.

Tale contributo è pari al 30% del prezzo d’acquisto (IVA esclusa) fino ad un massimo di € 3.000.

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di fruire del contributo sopra esaminato, come disposto dal comma 2 del citato art. 4, vanno rispettate le seguenti condizioni:

  • il motoveicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, alla data di acquisto del nuovo veicolo, da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo motoveicolo;
  • in caso di leasing, il motoveicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del nuovo motoveicolo;
  • nell’atto di acquisto del nuovo motoveicolo deve essere dichiarato che quello consegnato è destinato alla rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame è erogato nella forma di sconto sul prezzo di acquisto del veicolo praticato dal venditore e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo:

  • rimborsano al venditore l’importo del contributo;
  • recuperano tale importo quale credito d’imposta per il versamento delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente / IRPEF / IRES / IVA dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al PRA l’originale del certificato di proprietà e per i successivi;
  • utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite Entratel / Fisconline

MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Il venditore dei beni agevolabili deve “prenotare” il contributo in esame, previa registrazione sulla piattaforma telematica disponibile al seguente indirizzo https://ecobonus.mise.gov.it/. La prenotazione può essere effettuata a partire dalle ore 12 dell’8.4.2019. Entro 180 giorni dalla prenotazione, il venditore conferma l’operazione comunicando:

  • numero di targa del mezzo nuovo consegnato;
  • codice fiscale dell’impresa costruttrice / importatrice del veicolo.

Per impresa costruttrice si considera il soggetto che detiene l’omologazione del veicolo e rilascia all’acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la relativa dichiarazione di conformità.

Entro 15 giorni dalla consegna del mezzo nuovo, il venditore, pena il “non riconoscimento del contributo”, deve:

  • consegnare il veicolo usato ad un demolitore;
  • provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista.

Quindi i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e “devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione”.

Il MISE, con uno specifico avviso pubblicato sul proprio sito Internet (www.mise.gov.it), comunica il termine delle operazioni di prenotazione per esaurimento delle risorse stanziate.

Il MISE ha inoltre predisposto delle FAQ sul sito Internet https://ecobonus.mise.gov.it/.