Iper ammortamenti: online i nuovi chiarimenti

Di   25 Luglio 2017

Diversamente da quanto disposto inizialmente dal MiSe, i macchinari agricoli iper ammortizzabili possono prevedere l’operatore a bordo. Resta il nodo dell’interconnessione (o integrazione logistica). Uncai insiste per un elenco dei mezzi ammessi all’ammortamento del 150%.

Agricoltura di precisione guida GPSSono consultabili alla pagina dedicata dal Ministero dello Sviluppo economico gli ultimi approfondimenti sull’agevolazione fiscale. In particolare sono chiariti gli aspetti legati all’agricoltura 4.0, rispondendo ad alcuni dubbi interpretativi sulla fruizione della misura.

IL QUESITO

Ai fini dell’applicabilità dell’iper ammortamento, e in particolare dell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, si chiede di sapere come deve essere interpretato il concetto di “guida semi-automatica” per le trattrici e le macchine agricole.

LA RISPOSTA DEL MISE

Le macchine agricole possono rientrare a fare parte della voce n 11 dell’Allegato A alla legge di Bilancio se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale al fine di incrementare la profittabilità e ridurne al contempo l’impatto ambientale tramite l’utilizzo di funzionalità quali guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile.

In particolare, nell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, per guida semi-automatica o assistita su trattrici e altre macchine operatrici si possono intendere sistemi che:

  1. sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto
  2. prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni supplementari alla guida.

L’agevolabilità è inoltre subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma e descritte a pag. 83 e seguenti della Circolare 4/E del 30 marzo 2017.

IL COMMENTO DI UNCAI

Il 12 luglio il MiSe chiarisce i dubbi sollevati anche da Uncai i primi di aprile. Se la risposta relativa alla presenza dell’operatore a bordo è positiva, non è invece favorevole agli investimenti 4.0 in agricoltura l’aver confermato gli altri requisiti che un bene strumentale deve obbligatoriamente possedere per essere iper ammortizzato. Ricordiamo le cinque caratteristiche: 1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC; 2. interconnessione ai sistemi informatici da remoto; 3. integrazione automatizzata con il sistema logistico; 4. interfaccia tra uomo e macchina semplici; 5. Sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Il MiSe chiarisce il punto 2 (la macchina deve essere programmabile da remoto, per esempio attraverso un un computer in ufficio), ma nulla dice in merito al punto 3 (l’integrazione automatizzata con il sistema logistico, vale a dire l’interconnessione o interoperatività delle attrezzature fra loro). Come Uncai ha osservato in più occasioni, il problema dell’agricoltura 4.0 è soprattutto l’incapacità delle attrezzature di marche differenti di scambiarsi i dati in modo automatico fra loro.

UNCAI è dunque in attesa dal MiSe e dal Mipaaf di un chiarimento vero che a questo punto può essere solo un ELENCO di macchine e attrezzature sicuramente iper ammortizzabili.

Nel frattempo UNCAI invita ancora i contoterzisti a chiedere al concessionario di inviare copia dettagliata del preventivo all’Unione Nazionale dei Commercianti di Macchine Agricole (Unacma) affinché questo acquisisca il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico sul bene oggetto di compravendita.

In alternativa è anche possibile chiedere direttamente il parete tecnico al MiSe inviando un’istanza all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it (Direzione Generale per la politica industriale). La presentazione della domanda è tutt’altro che semplice e può essere mandata solo da posta certificata, il MiSe garantisca tuttavia una risposta entro 60 giorni e il principio del silenzio assenso.