Niente e-fattura per il pieno del trattore

Di   5 Luglio 2018

ROMA – Le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate in risposta ai quesiti proposti da diverse associazioni di categoria tra le quali l’Unione Nazionale Contoterzisti – UNCAI. Le nuove disposizioni sulla e-fattura non trovano così applicazione per le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, vale a dire quelli impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada.

Risulta quindi “disinnescato” il problema che si era venuto a creare con lo slittamento al 1 gennaio 2019 dell’obbligo di e-fattura per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale. Infatti, tra i soggetti aventi diritto alla proroga, il decreto legge non citava le cessioni di carburanti ad uso agricolo. Un aspetto che aveva sollevato dubbi.

Resta, invece, fermo l’obbligo di utilizzare i pagamenti tracciabili (carte di credito, bonifici, assegni, ecc.) per la deducibilità del costo d’acquisto e per la detraibilità ai fini IVA degli acquisti di carburante.

La circolare dell’Agenzia n. 13/E del 2 luglio scorso fornisce altri importanti chiarimenti in ordine ai termini di trasmissione delle fatture allo SDI (Sistema d’interscambio), segnatamente per il caso di emissione di fatture immediate (risposta 1.5) , di rinvio di una fattura precedentemente scartata dal sistema (risposta 1.6), di registrazione e conservazione delle fatture elettroniche (risposte 3.1 e 3.2), a cui si rinvia per maggiori dettagli.

ALLEGATI

Circolare AdE n. 13/E del 02/07/2018