La nuova omologazione europea dei veicoli agricoli

Di   12 Aprile 2018

Principali novità del Regolamento UE 167/2013 (Mother Regulation).

La Mother Regulation (Regolamento UE 167/2013) fissa le nuove regole che le aziende costruttrici devono rispettare per omologare mezzi agricoli e forestali: trattori (T), rimorchi (R) e macchine agricole operatrici trainate (S).

Le norme costruttive europee sono entrate in vigore il 1 gennaio 2018 e valgono solo per le nuove omologazioni. Restano dunque escluse le macchine agricole omologate prima del 2018 sulla base alle norme precedenti. Inoltre il regolamento europeo non ha bisogno di essere recepito con ulteriori leggi nazionali (la norma europea scavalca quella nazionale).

DOMANDE E RISPOSTE

Quali mezzi agricoli hanno l’obbligo di rispettare il nuovo regolamento europeo? La MR stabilisce l’obbligatorietà della omologazione europea per i veicoli di categoria T (trattori).

Cosa sono i fuori serie? Il costruttore può chiedere di immatricolare ancora veicoli nuovi conformi alla precedente normativa. Si tratta dei cosiddetti “fine serie”.

La Mother Regulation si applica anche a Rimorchi (cat. R) e attrezzature intercambiabili (cat. S)? No, in questo caso il costruttore può scegliere se richiedere l’omologazione globale o uniformarsi alle prescrizioni nazionali.

E i trattori speciali? La MR lascia facoltà al costruttore se richiedere l’omologazione globale o meno, anche nel caso di trattori molto alti rispetto al suolo (cat. T4.1), destinati ad operare in coltivazione alte o a filari e quelli extra larghi (cat. T4.2), caratterizzati da grandi dimensioni e destinati ad operare in grandi aree di terreno.

Il regolamento vale per le attrezzature portate e semi portate? No, sia per le attrezzature completamente staccate dal suolo (portate) sia quelle con un solo ruotino d’appoggio ma con la maggior parte del peso scaricato sul trattore (semi portate) non è richiesta alcuna omologazione.

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI TRAINATI: R oppure S?
(Circ. MIT 4.1.2018 Prot. 134)

R: «rimorchio»: qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato essenzialmente a essere rimorchiato da un trattore e destinato essenzialmente al trasporto di carichi o al trattamento di materiali, in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (escluso Fv) e massa a vuoto del veicolo è pari o superiore a 3,0.

S: «attrezzatura intercambiabile trainata»: qualsiasi veicolo usato in agricoltura o in silvicoltura che, progettato per essere rimorchiato da un trattore, ne modifica o ne amplia le funzioni, è munito in modo permanente di uno strumento o è progettato per il trattamento di materiali, può comprendere una piattaforma di carico progettata e costruita per ricevere qualsiasi strumento e apparecchiatura necessari a tali scopi e allo stoccaggio temporaneo di qualsiasi materiale prodotto o necessario durante il lavoro e in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (escluso Fv) e massa a vuoto del veicolo è inferiore a 3,0.

Esempi

Krone TX 560 GD:
Il rapporto (24000 kg/10000 kg =2,4) è minore di 3 ma è inteso principalmente per il trasporto di carichi, quindo è da considerarsi di Categoria R (rimorchio)

Spandiliquame:

  1. Se r è minore di 3 → Categoria S (attrezzatura interscambiabile trainata)
  2. Se r maggiore o ugiale 3 → Categoria R (rimorchio)

OSSERVIAMO

È IMPORTANTE sapere cosa comporta dal punto di vista pratico se un carro botte è omologato R o S. Per esempio, se non è omologato non avrà la targa con quanto ne consegue, ma non potrà neppure viaggiare in strada pieno.
Perché alcuni grossi costruttori vendono in S anche se il rapporto di carico è maggiore di 3? Si tratta di mezzi omologati prima del 1 febbraio 2018, quando non era stato ancora chiarito il rapporto 1/3. Tali mezzi non sono targati, ma non possono neppure viaggiare su strada a pieno carico.

DATE IMPORTANTI

Dal 01/01/2018 sono ammesse solamente IMMATRICOLAZIONI di trattori conformi al Reg. 167/2013.È vietato produrre trattori conformi alla Dir. 2003/37/CE. La vendita di trattori nuovi conformi alla Dir. 2003/37/CE (es. giacenze concessionari) è vietata ed è limitata solo al FINE SERIE (ovviamente l’usato può essere venduto).

Dal 1/01/2018 al 1/01/2020 FINE SERIE (è ammessa la vendita, l’acquisto o l’immatricolazione di veicoli conformi alla Dir. 2003/37/CE nella misura del 10% del totale dei veicoli venduti nei due anni precedenti).

CLICCA SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRE L’ELENCO DEI FUORI SERIE AUTORIZZATI

Elenco dei Costruttori ammessi alla procedura di fine serie e relative quantità (Estratto Circ. 731 del 12 gennaio 2018) seguito dal numero dei veicoli autorizzati. Tra parentesi il mandatario

Come scritto in precedenza dal 01/01/2018 sono ammesse solamente IMMATRICOLAZIONI di trattori conformi al Reg. 167/2013. È vietato produrre trattori conformi alla vecchia Dir. 2003/37/CE. La vendita di trattori nuovi conformi alla Dir. 2003/37/CE (es. giacenze concessionari) è vietata ed è limitata solo al FINE SERIE (ovviamente l’usato può essere venduto).

È tuttavia ammessa la vendita, acquisto o immatricolazione di veicoli FINE SERIE solo fino al al 01/01/2020. Qui di seguito il numero di veicoli fuori serie autorizzati.

Requisiti relativi alla VELOCITÀ
(rif. Atto Delegato RVFSR – All. III)

Come per le automobili, il Regolamento Ue 167/2013 (MR) non fissa alcun limite di velocità  per la costruzione, ma solo velocità di progetto (art 4, norma costruttiva), per tutte le categorie di veicoli sia semoventi sia trainati. In particolare sono previste, per ogni categoria T-R-S, due sotto categorie definite con gli indici:

  • “a” se la velocità di progetto è inferiore o pari a 40 km/h (Ta, Ra, Sa)

  • “b” se la velocità di progetto è superiore a 40 km/h (Tb, Rb, Sb)

Di conseguenza i veicoli Tb, Rb, Sb (velocità > 40 km/h) possono essere immatricolati, venduti e circolare anche in Italia.

Naturalmente questo vale solo per i mezzi omologati MR e non i vecchi trattori o rimorchi. Infatti non sono ammesse modifiche di omologazioni esistenti.

Nonostante non sussista più il vincolo della velocità massima per la costruzione per i veicoli, l’utilizzatore del trattore è tenuto a rispettare i limiti comportamentali fissati dal Codice della strada (CODICE DELLA STRADA Art. 142, comma 3 lettera c, Titolo V – norme di comportamento): le macchine agricole e le macchine operatrici non possono superare la velocità di 40 km/h (se con pneumatici o sistemi equivalenti) o di 15 km/h negli altri casi. Il limite di velocità è una NORMA COMPORTAMENTALE che riguarda i conducenti e non i costruttori (una Ferrari può essere omologata per raggiungere i 300 km/h ma, ma non può essere lanciata alla massima velocità in strada).

Poiché il limite di velocità non è più una NORMA COSTRUTTIVA ma solo COMPORTAMENTALE, il superamento del limite comporta sanzioni meno gravi rispetto alle modifiche costruttive al veicolo, come quelle apportate al regolatore di velocità delle trattrici omologate per i 40 km/h: niente più ritiro della carta di circolazione, né il rischio di dover riportare la macchina al collaudo.

Requisiti relativi alle DIMENSIONI per veicoli cat. T, R, S
(rif. Atto Delegato n. 208-2015, All. XXI)

Le dimensioni massime dei veicoli MR sono le stesse del Codice della strada:

  • Lunghezza = 12 m,

  • Larghezza = 2,55 m,

  • Altezza = 4 m.

In alcuni casi la MR permette una larghezza fino a 3 m:

  • per trattori e cingoli – limitatamente agli pneumatici

  • per rimorchi – pneumatici o parti amovibili

  • per attrezzature interscambiabili trainate – anche per parti strutturali

Tuttavia per motivi di sicurezza stradale tali mezzi “extra large” necessitano per circolare dell’autorizzazione come mezzi eccezionali.

La circolazione su strada dei complessi di veicoli T+R&S SOGGIACE alle seguenti limitazioni del Codice della Strada:

  1. I convogli agricoli NON possono superare la lunghezza di 16,50 m

  2. Le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio o non più di 2 macchine operatrici agricole se munite di dispositivi di frenatura comandate dalla trattrice

Requisiti MASSA MASSIMA A PIENO CARICO per veicoli cat. T, R, S
(rif. Atto Delegato n. 208-2015, All. XXII)

In linea di massima un rimorchio MR può trasportare fino a 10 t per ciascun asse (che varia in base alla distanza tra gli assi). Nel caso di asse motore, la massa rimorchiabile è di 11,5 t. Mentre le trattrici a cingoli non possono superare la massa di 32 t.

Nella galleria qui sotto le masse massime tecnicamente ammissibili per trattori e rimorchi a 1, 2, 3 e 4 assi. Clicca sulle immagini per ingrandire.

Massa Massima: Limite sul ̋treno ̋

È definito «treno» il complesso motrice + rimorchio a livello normativo abbiamo:

Art.62 Codice della strada: impone un limite di 44 ton per i Veicoli industriali (treno: motrice + rimorchio)

→ A oggi NON c’è alcuna limitazione sul treno per i veicoli agricoli. Potenzialmente posso arrivare fino a: Trattrice: 18 ton Rimorchio: 44 ton – 4 ton (Fv)=40 ton Totale Treno (Trattrice+Rimorchio): *58 Ton (*In attesa di circolare chiarificatrice)

In fase di discussione con il MiT: limite comportamentale oltre i 44 ton che obbligherebbe l’utilizzatore alla verifica preventiva della transitabilità, senza vincoli rispetto alla massa cui intende circolare, previa consultazione dell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226 del Codice della Strada. Qualora tale prescrizione non possa essere rispettata, è necessaria l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada. Non è previsto alcun indennizzo per l’usura della strada

Ancora da chiarire (Quesito posto da FederUnacoma):

Consideriamo ad Esempio:

  • 1,3 < d ≤ 1,4 m

  • Massa massima a pieno carico: 24 t (Ricordiamo che Fv non è inclusa)

  • Carico verticale massimo (Fv) : 4 t (gancio a sfera)

La domanda è: quale sarà la Massa Rimorchiabile del Trattore che indicherò nella carta di circolazione? 24 t o 28 t?

Massa Massima e Massa Rimorchiabile

  • Non sono ammesse modifiche di omologazioni esistenti né di veicoli in circolazione volte al riconoscimento di aumenti di massa rimorchiabile (lato T) e massa massima (lato R&S) nei termini previsti dal Reg. 167/2013

  • La circolazione dei complessi di veicoli alle maggiori masse previste dal Reg. 167/2013 È CONSENTITA solo per trattrici e veicoli rimorchiati entrambi integralmente omologati secondo le nuove norme; per tutte le altre combinazioni restano al momento in vigore le prescrizioni contenute nel CdS ivi compresi i rapporti di traino stabiliti all’ art. 275 Reg. di Esecuzione (rif. Circolare MIT del 23/2/2016)

ESEMPI DI ACCOPPIATE TRATTORE + RIMORCHIO
(o attrezzatura interscambiabile trainata – S)

R&S + Trattore ENTRAMBI Mother Regulation
Massa max R&S 4 assi: 32 t → Il trattore può trainare 32 t (salvo limitazioni inferiori di massa rimorchiabile riportate nell’allegato tecnico del trattore).

R&S Mother Regulation + trattore omologazione nazionale (2003/37/CE)
La massa max R&S 4 assi: 32 t MA il trattore può trainare MAX 20 t (salvo limitazioni inferiori di massa rimorchiabile riportate nell’allegato tecnico del trattore): Il veicolo R&S può essere caricato fino a 20 t. Occhione tipo F1/F3 (massa 20 t).

R&S omologazione nazionale + Trattore Mother Regulation
La massa max R&S è di 20 t → il trattore (anche se MR) può trainare MAX 20 t (salvo limitazioni inferiori di massa rimorchiabile riportate nell’allegato tecnico del trattore).

Nel caso in cui T ha massa rimorchiabile < massa massima del R&S (esempio 20 t <30 t), NON è più PREVISTO IL DECLASSAMENTO di R&S (cioè fino a 20 t). La massa max ammessa per R&S verrà accertata mediante verifica su strada del rimorchio, cioè pesatura o verifica dei documenti di carico previsti dall’art. 167 CdS (Circ. 8339 del 10 aprile 2017).

Requisiti relativi alla FRENATURA per veicoli cat. R&S
(rif. Atto Delegato n. 68-2015)

Gli impianti frenanti a due linee (una di controllo e una di alimentazione) sono destinati a soppiantare quelli a una linea. I freni idraulici a una linea (ma anche i freni meccanici) scompaiono dai rimorchi e dalle attrezzature trainate con omologazione europea. Al contrario i rimorchi e le attrezzature nazionali potranno essere ancora costruiti anche con freni idraulici a una linea.

Per consentire l’attacco di rimorchi nazionali, su richiesta dell’acquirente i trattori MR potranno prevedere i freni a una linea. Ma si tratta di una deroga concessione che scadrà il 31/12/2020 (il 31/12/2024 nel caso di freno idraulico a due linee/pneumatico + idraulico a una linea). Questo significa che dal 2024 i trattori non avranno più la singola linea idraulica.

Esistono degli adattatori per trattori con di impianto idraulico a due linee abbinati a un rimorchio a una linea:

  • adattatori semplici – non modulano i tassi di frenatura – con conseguente riduzione di massa rimorchiabile/aumento massa trattore

  • adattatori ed evoluti – modulano il tasso di frenatura consentendo l’abbinamento a impianto 1 linea e anche 2 linee lato rimorchio

Tali adattatori sono ma sono facoltativi e il concessionario non è tenuto a fornire tali soluzioni.

Non sono invece al momento disponibili ‘adattatori’ in grado di consentire il collegamento tra R&S Mother Regulation dotati di frenatura idraulica 2 linee e trattori di vecchia omologazione (2003/37/CE) dotati di frenatura idraulica 1 linea.

Quindi prima o poi occorrerà mettere in conto l’acquisto di un trattore nuovo!

In caso di trattore agricolo munito esclusivamente di impianto PNEUMATICO per la frenatura di veicolo R&S dotato di impianto pneumatico:

  • Se entrambi i mezzi (T e R/S) sono Mother Regulation la compatibilità è assicurata

  • Se uno dei due mezzi non è MR sono necessari dei giunti per le connessioni pneumatiche. Il veicolo R&S Om. Naz è munito di testa di accoppiamento CUNA NC 144-04, pertanto all’atto dell’acquisto del trattore 167/2013 (MR), l’utilizzatore deve accertarsi che gli venga fornito il giunto di accoppiamento tipo CUNA (lato trattore). In commercio esistono già adattatori ISO/CUNA. Analogamente, in caso di rimorchio MR da accoppiare a un trattore di vecchia omologazione, occorre verificare che il rimorchio sia dotato di connessioni CUNA

In caso di trattore agricolo 167/2013 munito di leva di comando (CUNA NC 441-00) per la frenatura MECCANICA di R&S Om. Nazionale < 5 tonnellate.

  • La frenatura meccanica del rimorchio tramite leva di comando posta sul trattore non è prevista dal Reg. 167/2013. Per consentire l’abbinamento con il parco macchine circolante, il Ministero dei Trasporti Italiano ACCETTA l’omologazione in Italia di trattori dotati di frenatura meccanica a leva (Circ Prot. 29058 del 30/12/2016)

Requisiti relativi ai DISPOSITIVI MECCANICI DI ACCOPPIAMENTO
(rif. Atto Delegato n. 208-2015 – All. XXXIV)

È possibile installare diverse tipologie di GANCI sui trattori Mother regulation (l’utilizzatore può richiederlo in fase di acquisto del trattore): gancio a perno (fisso o girevole), gancio a uncino, piton, a sfera. È obbligo dell’utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento con i diversi tipi di occhione (girevole, fisso, torico, calotta) dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dal costruttore dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento delle connessioni pneumatiche/idrauliche.

NOTA BENE – Cambia la nomenclatura e omologazione per i ganci e occhioni CUNA (a livello costruttivo non cambia nulla, a livello documentale SÌ). Per esempio:

  • Il gancio fisso a perno CUNA NC 338-02 C cambia nome e diventa → ISO 6489-5

  • L’occhione girevole CUNA NC 438-06 cambia nome e diventa →ISO 5692-3

Motori: cosa succede
(rif. Reg. 2015/96, REPPR)

Come i motori delle automobili, anche i motori delle trattrici agricole devono rispettare dei requisiti a livello comunitario relativi alle emissioni. Se per le automobili ci sono gli euro 1, euro 2, ecc. ecc., per i trattori abbiamo gli Stage 3A, Stage 3B ecc. ecc.

Ogni motore rispondente a un determinato “stage” può essere omologato e immesso sul mercato solo in un periodo di anni ben definito, ma ci sono delle soluzioni (deroghe e schema di transizione) per commercializzare fuori da quel periodo eventuali eccedenze di produzione. Pertanto, sentiamo spesso parlare di Trattore con motore in fine serie, sell off, flessibilità o schema di transizione.

I motori installati sui trattori dovranno essere obbligatoriamente conformi allo Stage V a partire da:

  • 1/01/2021 nella fascia 0-56 kW e 130-560 kW

  • 1/01/2022 nella fascia 56-130 kW

Nei 24 mesi precedenti a tali date, sui trattori potranno essere installati motori Stage V oppure motori conformi allo Stage precedente, etichettati come Motori di Transizione.

Come cambiano i motori con lo Stage V?

Il maggiore miglioramento tecnologico riguarda soprattutto il DPF (Diesel Particulate Filter) che sarà migliorato per garantire il rispetto dei limiti di emissione in termini di Particle Numbers per i motori 19-560 kW. Le emissioni di Particolato calano drasticamente rispetto ai motori degli Stage precedenti

Requisiti relativi a RMI – Informazioni su Riparazione&Manutenzione
(rif. Art. 53-56 Reg. 167/2013)

Campo di applicazione: Veicoli T, R & S

I Costruttori hanno l’obbligo di fornire ai concessionari e riparatori autorizzati, nonché agli operatori indipendenti, un accesso non discriminatorio (nessuna disparità di trattamento), facilmente utilizzabile e rapido alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo attraverso siti web.

Di fatto ad oggi l’intera industria (non solo in Italia) non ha linee guida chiare per l’implementazione del requisito.

Altre novità della Mother Regulation

  • STACCA BATTERIE obbligatorio

  • TACHIMETRO obbligatorio per velocità > 30 km/h

  • Obbligo di installazione di 2 specchietti, uno per lato

  • AGEVOLATORI PER SOLLEVAMENTO ARCHI ANTERIORI obbligatori in certe condizioni di sollevamento dell’arco (praticamente in quasi tutti i trattori medio/grandi)

  • COLORAZIONE OBBLIGATORIA DEI COMANDI: ARANCIONE: tutto ciò che riguarda movimentazione e stazionamento (acceleratore, freno a mano); GIALLO: comandi PTO

  • AVVIAMENTO SICURO. In contemporanea devono essere soddisfatte 4 condizioni: 1) operatore presente sul posto di guida durante la fase di avviamento (micro-interruttore presente sotto il sedile); 2) PTO disinnestata (se ho pulsante inserito o leva inserita, il motore non si accende); 3) Pedale frizione innestato (come per le auto); 4) Leva del cambio disinserita, cioè posizione neutra (altrimenti il motore non si accende)

  • DISCESA DAL TRATTORE (abbandono sicuro, v=0 km/h). In caso di abbandono INSICURO (il conducente NON inserisce il freno a mano), si verifica che: 1) intervengono un avvisatore acustico e visivo (spia); 2) Inoltre se la PTO è in funzione, si disinserisce entro 7 secondi dall’abbandono del sedile. (NOTA: per effettuare una operazione da stazionario che richiede la PTO inserita, occorre tirare il freno a mano, dopodiché azionare un comando per la PTO stazionaria)

  • Riprogettazione dell’impianto di frenatura di servizio del trattore per migliorarne le prestazioni (esempio: inserimento della trazione in frenata, aggiunta di dischi in bagno d’olio)

  • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO (ROPS) obbligatorio anche per trattori T3 (massa a vuoto < 600 kg)

Fonte – Federunacoma (Domenico Papaleo e Lorenzo Iuliano)

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