Sabatini ter, novità per l’erogazione dei contributi

Di   31 Luglio 2019

Il “Decreto Crescita” introduce delle novità nell’agevolazione “Sabatini–ter” a disposizione delle micro, piccole e medie imprese che intendono acquistare nuovi macchinari, impianti e attrezzature

Ci sono alcune novità per chi intende acquistare beni strumentali nuovi, comprese le macchine agricole nuove, attraverso il finanziamento agevolato “Sabatini-ter“. Riguardano, in particolare, l’erogazione in unica soluzione del contributo in caso di finanziamento non superiore a € 100.000. Inoltre il Decreto Crescita punta a semplificare e accelerare l’iter alle imprese che hanno già richiesto di poter usufrurie della Sabatini-ter prima del 21 luglio scorso.

In precedenza c’era la Sabatini-bis che permetteva alle micro / piccole / medie imprese (del settore agricolo / forestale / zone rurali) la possibilità di accedere a un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento contratto per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi, finalizzato all’ammodernamento ed al rafforzamento degli apparati produttivi.

La Finanziaria del 2017 ha:

  • prorogato l’agevolazione in esame fino al 31.12.2018 (cambiando nome in “Sabatini–ter”);
  • previsto la maggiorazione del 30% del contributo massimo erogabile a favore delle micro / piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie.

La Finanziaria 2018 ha prorogato il termine per l’acquisto dei suddetti beni “fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.

Ora, con l’art. 20, DL n. 34/2019 (“Decreto Crescita”), sono sate apportate le seguenti modifiche:

  • l’aumento a € 4 milioni (in precedenza € 2 milioni) del valore massimo concedibile a ciascuna impresa;
  • l’erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all’investimento;
  • l’erogazione in un’unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali);
  • che i finanziamenti per l’acquisto dei predetti beni possono essere concessi anche dagli intermediari finanziari, iscritti all’apposito Albo di cui all’art. 106, TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI (in precedenza tale attività era riservata alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario).

Per semplificare e accelerare l’iter per l’erogazione del contributo, inoltre, sono state previste specifiche disposizioni per le imprese (iscritte al Registro delle Imprese, ovvero nel Registro delle Imprese della pesca) che hanno richiesto lo stesso prima del 21.7.2019.