Trasporti agricoli conto terzi: facciamo il punto

Di   28 Giugno 2018

Esiste un concreto pericolo disinformazione per migliaia di agricoltori e contoterzisti impegnati a trasportare dei prodotti con i propri mezzi. Fare il punto è quindi più che mai fondamentale, anche perché la campagna è entrata nel vivo e i controlli si stanno facendo serrati.

Una corretta informazione parte dalla lettura attenta e completa delle normative, che non devono essere applicate ad ambiti che non gli competono. Un errore comune è, infatti, far riferimento alle leggi che regolano l’assegnazione del gasolio agevolato agricolo anche per parlare di circolazione. Solo il Codice della strada (art. 57) detta le regole della circolazione dei mezzi agricoli. Qui non si fa cenno al gasolio agricolo agevolato, a chi ne ha diritto e per che cosa. Per il gasolio agricolo occorre invece fare riferimento al DM 454/2001 che fa riferimento al Testo Unico (art 32) e al Codice civile (art. 2135).

Codice della strada

L’articolo 57 dice chiaramente che “le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario”. Il terzista è dunque libero di fare un trasporto per un agricoltore. Se l’agricoltore trova un acquirente per il suo mais, può chiamare un terzista per il trasporto del cereale dal deposito alla ditta commerciale. Strana democrazia sarebbe quella che sostiene il contrario. Il Codice della strada, che si occupa di circolazione e sicurezza stradale, non vincola i trasporti all’uso del gasolio agricolo, ma prosegue (art. 61) dettando i limiti di velocità, di massa e dimensionali dei mezzi agricoli e fissa una serie di adempimenti, di tipo tecnico e burocratico.

Gasolio agricolo sì o no?

Il codice della strada non dice nulla a riguardo del gasolio agevolato perché questo attiene alle lavorazioni agricole e non al trasporto e alla circolazione. Infatti il gasolio agricolo agevolato può essere usato esclusivamente per le lavorazioni in campo e per coprire il percorso dal campo all’azienda, non in altri casi (DM 454/2001). Questo vale sia per le aziende agricole sia per le imprese agromeccaniche. Il terzista per trasportare il mais dell’azienda agricola a quella commerciale che l’ha acquistato non può quindi usare il gasolio agricolo, ma neppure l’agricoltore può usarlo.

L’errore di fondo

Il grave errore (o confusione più o meno voluta) è credere che gli agricoltori possano disporre del gasolio agevolato agricolo anche per le loro attività connesse. Il DM 454/2001 non glielo consente per molti motivi (regimi fiscali e tassazioni diverse, accesso a contributi per lo sviluppo rurale, concorrenza sleale) richiamando quanto prevede l’art 32 del Testo Unico e “nei limiti ivi stabiliti”. In base all’art 32 del Tuir, infatti, sono considerate “attività agricola” solo le attività dirette alla coltivazione del terreno e all’allevamento, oltre ad alcune attività menzionate nell’art 2135 del codice civile, ma non le attività di servizi per c/terzi. A chi spetta dunque il carburante agevolato? Alle aziende agricole, ma solo per le operazioni agricole sui propri terreni, e alle imprese agromeccaniche iscritte alla Camera di commercio, ma, si badi bene, non alle attività connesse di servizi conto terzi.

C’è contabilità separata e contabilità separata

La grande confusione sul gasolio agevolato viene alimentata dal modo di registrate le attività connesse e quelle conto terzi. Alle prime è riservata una sezione separata della contabilità dell’azienda agricola perché le attività connesse sono soggette a una tassazione forfettaria e non sono in regime di esenzione. Tale “separazione” è tutt’altra cosa rispetto alla “contabilità separata” richiesta per le attività conto terzi. Una volta creata una contabilità separata (soggetta a tassazione diversa dall’azienda agricola) non è più possibile parlare di attività connessa ma conto terzi a tutti gli effetti.

Sgombero neve solo per contoterzisti

A volte si legge che i servizi di sgombero neve e di spargimento sale rientrerebbero tra le attività connesse delle aziende agricole. Una tesi difficilmente sostenibile perché sono definite “connesse” le attività eseguite con attrezzatura usata normalmente in azienda per le operazioni in campo (art 2135 codice civile), tra le quali non rientrano né il sale né le lame.

Inoltre chi appalta i servizi deve verificare la presenza di:

  • omologazione dei mezzi per attività occasionali non agricole
  • assicurazione rc c/terzi dei mezzi
  • assicurazione per il rischio di lavoro c/terzi
  • copertura Inail c/terzi degli operatori

Un sistema che regge grazie al contoterzismo

Gran parte delle lavorazioni agricole specializzate, dalla semina di precisione, ai trattamenti fino alla trebbiatura è svolto dai contoterzisti agromeccanici che sono i soli professionisti in grado di permettersi i mezzi più sofisticati e moderni. Ormai le aziende agricole vengono sempre più invitate, anche dalle loro associazioni di riferimento, a ridurre il più possibile il proprio parco macchine e dare in gestione agli agromeccanici i terreni, esternalizzando la quasi totalità delle operazioni in campo. Per questo tutelare le imprese agromeccaniche dagli equivoci e dalle interpretazioni distorte delle leggi vuol dire anche tutelare l’agricoltura italiana.