Bonifica e ripristino ambientale dei terreni agricoli

Di   19 Giugno 2019

ROMA – E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore il 22 giugno il decreto del ministeri dell’ambiente, dello sviluppo economico, della salute e dell’agricoltura con il regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, in applicazione del testo unico in materia di tutela dell’ambiente.

Il provvedimento definisce le procedure che colui che inquina deve seguire per caratterizzare le aree e valutare il rischio sanitario se è stato accertato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione del suolo (CSC) ed attuare gli interventi per il ripristino del terreno, da restituire all’uso agricolo (ART 3).

In particolare chi inquina “ne dà immediata comunicazione alla regione, alla provincia, al comune, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e all’Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti nonché, per le aree ricadenti all’interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche”.

Se all’esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono incompatibili con l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile dell’inquinamento deve presentare alle amministrazioni di cui all’articolo 3 le risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale (Art. 5).

L’Art 6 è invece dedicato agli obblighi dei soggetti non responsabili dell’inquinamento, per es. il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC. In particolare questi è tenuto a comunicare alle amministrazioni il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC. Quindi gli è riconosciuta la facoltà di intervenire in qualunque momento per riprstinare una stuazone ottimale del suolo.