Coronavirus: fisco, prevenzione e gestione assenze in azienda

Di   26 Febbraio 2020

Stante il diffondersi del Coronavirus e delle conseguenze ad esso connesse, si rende necessaria, da parte delle aziende, l’adozione di misure idonee a contenere l’esposizione al rischio di contagio da parte dei propri dipendenti, tenendo conto della dislocazione territoriale dell’attività svolta, delle caratteristiche di quest’ultima nonché delle modalità di lavoro adottate. In aggiunta a tali obblighi di prevenzione, le aziende potrebbero trovarsi anche a dover gestire assenze dal lavoro dei propri dipendenti per contagio da Coronavirus o connesse all’adozione, da parte del Governo, di misure straordinarie per contrastarne la diffusione (divieto di allontanamento dalle aree “focolaio” e di accesso nelle stesse, sospensione delle attività lavorative, chiusura di uffici, ecc.).

LAVORO AGILE

Fino al 15 marzo i dipendenti delle aziende che si trovano nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, nonché i lavoratori ivi residenti o domiciliati, possono ricorrere alla modalità di lavoro agile (o smart working) in via automatica (cioè in assenza dell’accordo individuale sottoscritto tra le parti). Tale disposizione consente ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato di svolgere la propria attività lavorativa in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, e quindi all’esterno dei locali aziendali, per evitare il più possibile contatti prolungati e ravvicinati con persone che potrebbero essere infette.

MISURE DI PREVENZIONE

Ogni azienda (non solo, dunque, quelle operanti nelle zone rosse in cui si sono verificati casi di contagio da Coronavirus) è tenuta ad adottare misure concrete volte a garantire, sui luoghi di lavoro, un livello di sicurezza adeguato a fronte del nuovo contesto caratterizzato dalla progressiva diffusione del virus.

Oltre alle misure di prevenzione in ambito strettamente igienico sanitario (pulizia dei luoghi di lavoro, addestramento del personale sui corretti comportamenti da seguire, controlli periodici, ecc.), occorre agire anche sul fronte organizzativo al fine di limitare il più possibile gli spostamenti dei dipendenti.

Norme igieniche

Il datore di lavoro ha il dovere di assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, provvedendo a una accurata pulizia degli spazi e delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. È, inoltre, consigliabile fornire a tutti i lavoratori dipendenti informazioni sulle elementari norme igieniche cui attenersi al fine di fronteggiare al meglio il pericolo di contagio. A tale riguardo, risultano fondamentali:

  • l’igiene delle mani e
  • l’adozione di comportamenti di buona educazione igienica in caso di starnuti o colpi di tosse.

Per quanto riguarda l’igiene delle mani, è necessario lavarle di frequente, in particolare dopo avere usato i servizi igienici e prima dei pasti, con acqua e sapone o con soluzioni detergenti a base di alcol (concentrazione 60-90%).

In particolare,

  • nel caso di lavaggio con acqua e sapone deve essere usata acqua calda e le mani insaponate devono essere strofinate per 15-20 secondi, usando poi asciugamani monouso o asciugatori ad aria calda;
  • detergenti a base di alcol non va aggiunta acqua e le mani devono essere strofinate tra loro fino a che non ritornano asciutte.

In caso di tosse o starnuti è necessario procedere a:

  • copertura della bocca e del naso con un fazzoletto di carta,
  • smaltimento immediato del fazzoletto usato nella spazzatura.

Nell’ipotesi di mancanza di fazzoletto e di impossibilità di lavare immediatamente le mani è opportuno coprire la bocca con la manica o il gomito.

Per quanto concerne, invece, le mascherine, ad oggi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne raccomanda l’utilizzo solo a chi sospetta di aver contratto il Coronavirus e presenta sintomi quali tosse o starnuti o a chi si prende cura di una persona con sospetta infezione da Coronavirus. Pertanto, si ritiene che non sussista alcun obbligo, per il datore di lavoro, di fornire ai lavoratori tale dispositivo sanitario.

GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO

In aggiunta agli obblighi di prevenzione, le aziende potrebbero trovarsi anche a dover gestire assenze dal lavoro dei propri dipendenti a seguito di contagio da Coronavirus o connesse all’adozione, da parte del Governo, delle misure straordinarie per contrastarne la diffusione (divieto di allontanamento dalle aree “focolaio” e di accesso nelle stesse, sospensione delle attività lavorative, chiusura di uffici, ecc.). A tale riguardo, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, nell’Approfondimento del 24
febbraio 2020, ha fornito il suo orientamento per la gestione delle assenze in oggetto in funzione della specifica motivazione.
Prendendo spunto dall’intervento dei Consulenti del lavoro, si forniscono di seguito le indicazioni per la gestione delle assenze dal lavoro da parte del dipendente a seguito di:

  • impossibilità di lasciare l’abitazione;
  • sospensione dell’attività aziendale;
  • quarantena obbligatoria;
  • quarantena volontaria;
  • timore di contagio.

Assenza dal lavoro per impossibilità di lasciare l’abitazione

Nell’ipotesi in cui, a seguito di un’ordinanza dell’Autorità Pubblica, il lavoratore sia impossibilitato ad uscire di casa per recarsi al lavoro, si realizza la sopravvenuta impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà. Il lavoratore ha, dunque, il diritto alla normale retribuzione per le giornate di assenza dettata da un provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone.

In tale ipotesi, si è di fronte ad un evento di forza maggiore, improvviso e imprevisto, non imputabile al datore di lavoro, che può rientrare tra le casistiche per il ricorso alla CIGO o al Fondo di solidarietà. Peraltro, il Ministero sta valutando ulteriori forme di tutela per aziende e lavoratori, compresa l’estensione della cassa integrazione in deroga per le aziende escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e del Fondo di solidarietà.

Assenza dal lavoro per sospensione dell’attività aziendale

Nell’ipotesi in cui, a seguito di un’ordinanza dell’Autorità Pubblica, sia disposto il divieto allo svolgimento della normale attività produttiva da parte dell’azienda, si rileva l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, il quale, pertanto, durante il periodo di assenza dal lavoro, gode del diritto alla normale retribuzione.

Anche in tale ipotesi, si è di fronte ad un evento di forza maggiore, improvviso e imprevisto, non imputabile al datore di lavoro, che può rientrare tra le casistiche per il ricorso alla CIGO o al Fondo di solidarietà. Peraltro, il Ministero sta valutando ulteriori forme di tutela per aziende e lavoratori, compresa l’estensione della cassa integrazione in deroga per le aziende escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e del Fondo di solidarietà.

Assenza dal lavoro per quarantena obbligatoria

Nell’ipotesi in cui il lavoratore si assenti dal lavoro in quanto posto in osservazione a seguito della manifestazione di sintomi riconducibili al virus, lo stesso deve considerarsi in malattia. Conseguentemente, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni di legge e contrattuali vigenti in materia (garanzia del posto di lavoro e diritto al trattamento economico).

Rispetto a tale ipotesi di assenza dal lavoro, si auspicano, a breve, puntuali indicazioni da parte dell’INPS.

Assenza dal lavoro per quarantena volontaria

Nell’ipotesi di assenza per quarantena volontaria da parte del lavoratore che ha sostato in uno dei Comuni “focolaio” individuati dal DPCM 23 febbraio 2020 ovvero ha avuto contatti con soggetti contagiati dal virus e si trova in attesa di responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, si ritiene che lo stesso debba, in via provvisoria, essere considerato in permesso o in ferie. Qualora il responso sia positivo e, dunque, la quarantena volontaria si trasformi in quarantena obbligatoria, l’assenza sarà considerata fin dall’inizio come malattia con conseguente applicazione delle previsioni di legge e contrattuali in vigore in materia.

Rispetto a tale ipotesi di assenza dal lavoro, si auspicano, a breve, puntuali indicazioni da parte dell’INPS.

Assenza dal lavoro per timore di contagio

Da ultimo, nell’ipotesi in cui l’assenza del lavoratore sia dettata esclusivamente dal semplice “timore” di essere contagiato (senza che vi sia alcuno dei presupposti precedentemente esaminati), si ritiene che la stessa possa considerarsi ingiustificata e possa, eventualmente, dar luogo all’avvio di un procedimento disciplinare.

SOSPENSIONE FISCALE PER LE ZONE INTERESSATE DAL “CORONAVIRUS”

La sospensione opera per il periodo 21.2 – 31.3.2020 e riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), con residenza, sede legale o operativa nei Comuni individuati da uno specifico DPCM. I versamenti / adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

COMUNI INTERESSATI IN LOMBARDIA
Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini

IN VENETO
Vo’

VERSAMENTI / ADEMPIMENTI INTERESSATI
La sospensione opera con riferimento ai versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo dal 21.2 al 31.3.2020
Così, ad esempio, sono sospesi:

  • la presentazione degli elenchi Intra mensili delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio / febbraio (in scadenza rispettivamente il 25.2 e 25.3);
  • l’invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 e al quarto trimestre 2019 (in scadenza il 2.3);
  • l’invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, della CU 2020 (in scadenza il 9.3);
  • il versamento dell’IVA riferita al mese di febbraio 2020, dell’ISI e dell’IVA sugli apparecchi da intrattenimento (in scadenza il 16.3).

La proroga interessa altresì, per espressa previsione:

  • i versamenti relativi a cartelle emesse dall’Agente della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010 in scadenza nel predetto periodo;
  • i sostituti d’imposta aventi sede legale / operativa nel territorio dei suddetti Comuni che pertanto non sono tenuti ad operare e versare le ritenute alla fonte.

In particolare la sospensione riguarda esclusivamente le ritenute di cui agli artt. 23, 24 e 29, DPR n. 600/73, ossia quelle sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

É, infine, prevista l’applicazione della disciplina di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 e, pertanto, per il periodo di sospensione e relativamente alle stesse entrate è disposta la sospensione dei termini per gli adempimenti anche processuali, nonché dei termini di prescrizione / decadenza in materia di liquidazione / controllo / accertamento / contenzioso / riscossione a favore degli Enti impositori e degli Agenti della riscossione.

RIPRESA VERSAMENTI / ADEMPIMENTI SOSPESI
I versamenti / adempimenti tributari sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione.
Non è possibile richiedere il rimborso delle somme in scadenza in detto periodo già versate.

Fonte: Seac