I trattori non fanno festa

Di   27 Dicembre 2018

Dal calendario dei divieti di circolazione “scompaiono” i mezzi agricoli

Nel 2019 non occorrerà più l’autorizzazione prefettizia per circolare nei giorni festivi con i macchinari agricoli. La soddisfazione di Uncai e dei Contoterzisti per un cambiamento fortemente inseguito.Fino a un anno fa, tra la fine del vecchio anno e l’inizio di quello nuovo, i contoterzisti agromeccanici aspettavano la pubblicazione del calendario con i divieti di circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Ora si cambia e dal 2019 i giorni segnati in rosso sul calendario dei divieti, in genere le domeniche e le festività, non riguarderanno più i loro mezzi agricoli, neppure quelli eccezionali (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 525 del 4 dicembre 2018). “Un risultato che è frutto della mobilitazione e della determinazione di Uncai ed ha permesso di alleggerire gli operatori agromeccanici dal complesso di adempimenti a loro carico”, commenta il presidente dell’Unione Nazionale Contoterzisti – Uncai Aproniano Tassinari.

Nel 2019 si potranno così percorrere tutte le strade statali (restano vietate le autostrade e le strade extraurbane principali) le domeniche e i festivi. Siamo di fronte ad una significativa semplificazione rispetto ai precedenti decreti in cui nei giorni di divieto occorreva l’autorizzazione prefettizia in deroga per circolare sulle strade di interesse nazionale. “Non solo meno moduli e meno sportelli. Con l’esclusione dei mezzi agricoli dal calendario dei divieti di circolazione si riconosce che l’attività agromeccanica è indifferibile: semine, trattamenti, raccolta e in generale tutte le operazioni in campo devono poter essere svolte tempestivamente, ogni giorno dell’anno, anche la domenica, il 1 maggio o a Ferragosto. Ogni ritardo può determinare dei danni più o meno gravi alla produzione agricola”, conclude il presidente Tassinari.

Le novità nel dettaglio

In particolare, all’articolo 7, comma 3, vengono previste le categorie dei veicoli esentati dal divieto perché appartenenti a categoria particolari:

  1. autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
  2. autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
  3. autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
  4. autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
  5. macchine agricole ai sensi dell’articolo 57 del Codice della Strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell’articolo 104 del Codice della Strada, fermi restando la necessità dell’autorizzazione dell’Anas (comma 8 dell’articolo 104), nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell’articolo 175, comma 2 del CdS1, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’articolo 2 del CdS (A – Autostrade;   B – Strade extraurbane principali)

All’Articolo 8 vengono previste le esenzioni dal campo di applicazione per specifiche tipologie di merci tra cui il trasporto di:

  • prodotti alimentati deperibili che devono essere trasportati in regime di ATP;
  • prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime di ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita (frutta fresca; ortaggi;fiori recisi; semi vitali non ancora germogliati; uova da cova con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto; sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli animali; animali vivi tra cui i pulcini destinati all’allevamento, destinati alla macellazione, provenienti dall’estero, destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche).

Infine all’articolo 9 vengono previste condizioni per la circolazione in deroga al divieto per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza che vengono autorizzate dalla Prefettura a seguito di istanze presentate sui seguenti casi:

  • Trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli indicati all’articolo 8 al fine di evitarne il deterioramento a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
  • Trasporto di merci e prodotti diversi da alimenti per animali da allevamento già esentanti, destinati all’alimentazione degli animali da allevamento al fine di consentirne il continuo approvvigionamento a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
  • Trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;
  • Circolazione di veicoli utilizzati per lo svolgimenti di fiere e mercati.