Decreto sul biologico

Di   3 Maggio 2020

Novità su rotazioni, corroboranti e uso delle vitamine in allevamento

È stato pubblicato sul sito del SINAB il DM di modifica del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 recante “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354.” Il provvedimento, atteso da più di un anno e mezz chiarisce le modalità di utilizzo del sovescio nelle rotazioni colturali in agricoltura biologica e quando è considerato coltura principale.
Inoltre, riporta alcune precisazioni sull’autorizzazione della vendita dei corroboranti e sull’uso delle vitamine A, D ed E negli allevamenti biologici.

Rotazioni colturali

Nello specifico il DM stabilisce che:

  • in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la coltura può essere coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi;
  • i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

In tutti i casi, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

Semplificazione per l’autorizzazione alla vendita di prodotti corroboranti

Non sono soggetti ad autorizzazione per l’immissione in commercio, ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, e successive modifiche, i prodotti elencati nell’Allegato 2 del Decreto, purché impiegati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante.

I corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia. Questi prodotti devono avere etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d’uso, l’identificazione del responsabile legale dell’immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d’uso che, in ogni caso, non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all’art. 2 del Reg. (CE) 1107/2009.

Uso delle Vitamine A, D ed E

L’autorizzazione all’uso di queste vitamine nell’alimentazione dei ruminanti è concessa solo se nell’ambito nel piano di gestione dell’unità di allevamento biologico e se è supportata da una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale. Inoltre, viene eliminata la competenza di concessione dell’autorizzazione all’uso delle vitamine A, D ed E alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, che rimane in capo esclusivamente al Mipaaf.