Depositi carburante: qualcosa si muove

Di   27 Febbraio 2020

Il Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato l’art 25 del DLgs 26 ottobre 1995, n. 504 riducendo i limiti previsti per denunciare all’Agenzia delle Dogane la capacità complessiva dei depositi di carburante detenuti e la conseguente tenuta dei registri di carico e scarico per prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise. Il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale è pasato da 25 a 10 metri cubi; a sua volta il limite previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali scenda da 10 a 5 metri cubi, ai fini dell’obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza.

Tale modifica è andata ad impattare anche sui depositi di carburante agricolo, già ampiamente tracciati dagli uffici Regionali ex Uma preposti. Si tratta di un inutile aggravio di costi e tempi per il mondo agricolo ed agro meccanico già obbligato a documentare appunto il tutto tramite i vari software predisposti dalle Regioni.

Per questo motivo UNCAI si è attivata diversi mesi fa illustrando il problema al sottosegretario all’agricoltura L’Abbate e a diversi esponenti politici di maggioranza e di opposizione, a livello nazionale e locale. La richiesta è di esonerare da tale obbligo i depositi di carburante agricolo.

Ora si sta muovendo qualcosa. Il deputato Flavio Gastaldi (Lega) ha, infatti, presentato un’interrogazione in commissione finanze alla Camera sul tema.

Nell’interrogazione al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si legge: “La disposizione aveva come unico obiettivo di effettuare un censimento dei soggetti privati che hanno a disposizione dei serbatoi di prodotti energetici, ma di contro onera questi ultimi di una serie di adempimenti (quali il possesso della licenza fiscale e la tenuta dei registri di carico e scarico del gasolio stoccato nei serbatoi) che sarebbero difficilmente gestibili senza una struttura amministrativa dedicata, risultando nei fatti, un ulteriore appesantimento burocratico”.

“Il Governo ha inteso con questa disposizione contrastare le evasioni di accise, preoccupazione assolutamente condivisibile per i depositi carburanti ad accisa piena, ma per il gasolio agricolo già sussiste un complesso iter burocratico per documentare e tracciare capillarmente gli impieghi del prodotto”;

Sono circa 150/200 mila le imprese agricole ed agromeccaniche in tutta Italia che sono interessate da questa disposizione; vanno evitati ulteriori balzelli e oneri burocratici, in quanto le imprese agricole sono già sottoposte a complesse procedure per il rilascio e la gestione degli oli minerali e in particolare, per il gasolio agricolo.

“È necessario intervenire per correggere le norme introdotte dal «decreto fiscale» perché queste non tengono conto di quanto già previsto in materia dal decreto ministeriale 454 del 2001 in relazione agli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura, piscicoltura e attività florovivaistiche. Il decreto ministeriale 454 del 2001 prevede, infatti, la contabilizzazione del carburante in un apposito registro di carico e scarico con l’indicazione dell’ubicazione del deposito. In molti casi, inoltre, tale procedura è informatizzata e gli enti preposti possono verificare la situazione di ogni soggetto che accede all’agevolazione.

Premesso questo, si chiede ai due ministeri “quali iniziative di competenza intendano mettere in atto per correggere le disposizioni in materia di accise sui depositi commerciali di prodotti energetici previste nel cosiddetto «decreto fiscale» al fine di evitare alle imprese agricole ulteriori adempimenti burocratici con i relativi costi, a fronte di una normativa che già prevede specifiche disposizioni sulle verifiche e sui controlli.”