E’ VerdeCittà con i Centri di giardinaggio

Di   8 Giugno 2021

Al via in 5 città il progetto di Mipaad Crea VerdeCittà, mentre la Legge su florovivaismo è pronta ad essere approvata, con importanti novità per il settore

Un singolo albero di medie dimensioni assimila in media tra i 10 e i 20 kg di anidride carbonica all’anno, un’alberatura invece abbassa di almeno 20 gradi l’asfalto delle strade e di 5 gradi la temperatura dell’aria in città, riducendo quindi il consumo energetico per il condizionamento delle abitazioni in estate.

Il progetto Mipaaf CREA Verdecittà punta a prmuovere una vera e propria “cultura del verde” cittadino.

Cinque piazze, in cinque città italiane, Bologna (11-13 giugno), Palermo (25-27 giugno), Roma (16-18 luglio), Torino (3-5 settembre) e Padova (17-19 settembre), saranno trasformate dagli esperti agronomi del CONAF, in collaborazione con i Comuni, all’insegna del verde: vere e proprie installazioni, progettate e realizzate su misura della città che le ospita, coniugando la bellezza della natura, i colori e i profumi con le ultime evidenze scientifiche da cui è emerso che i più rilevanti benefici in termini di ambiente e di benessere psico-fisico siano legati ad una scelta mirata delle piante più idonee.

Aprirà l’appuntamento in ciascuna città un webinar che vedrà tecnici, amministratori locali, scienziati ed esponenti delle Istituzioni confrontarsi su un tema caldo del verde urbano: dal cambiamento climatico alla salute, dalla gestione dell’acqua a quella delle alberature cittadine.

La gestione del verde in città non è però semplice. “Occorre scegliere le specie giuste, adatte al contesto. Ma serve anche un piano di gestione che includa una rotazione continua programmata dei cambiamenti, perché un albero senescente non è più idoneo alla funzione per cui era stato piantato, ovvero l’ombra e l’assorbimento di Co2, ma rappresenta anche un pericolo e un dispendio di risorse”. Così Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera.

Le città sono il centro della nostra attuale società e in Italia oltre l’80% delle persone vivono in centri urbani, per cui è proprio sulle città che bisogna agire per vincere le massime sfide del nostro tempo, dall’inquinamento al cambiamento climatico, dal dissesto idrogeologico alla salvaguardia della biodiversità.

Il contesto: le città coprono solo il 3% della superfice terrestre, ma sono responsabili di oltre il 70% di tutte le emissioni di anidride carbonica (principalmente da edifici, energie e trasporti) e consumano il 78% dell’energia primaria mondiale. Su poco meno di 62 milioni di abitanti, oltre 51 vivono in centri urbani, mentre il 20% della popolazione italiana è concentrato in 4 grandi città. Inserire, quindi, il verde nei contesti urbani, pubblici o privati, è fondamentale in un’ottica di salvaguardia ambientale e di benessere collettivo.

Benefici: il verde urbano contrasta l’inquinamento, gli effetti dei cambiamenti climatici e gli eventi climatici estremi, rappresentando un filtro naturale contro agenti inquinanti e le polveri sottili: un singolo albero di medie dimensioni, in maturità, nel nostro clima e in contesto urbano, assimila in media tra i 10 e i 20 kg di anidride carbonica all’anno. Non solo. Abbassa di almeno 20°C la temperatura dell’asfalto delle strade e di almeno 5°C la temperatura dell’aria in città e gli edifici dotati di tetti verdi e di pareti verdi, hanno, rispetto agli altri, una temperatura interna di -4°C in estate e +5°C in inverno, riducendo i consumi energetici per il condizionamento e il riscaldamento. Aumenta, in aggiunta, la presenza di biodiversità in città e il benessere psico-sociale e la salute dei cittadini, oltre a migliorare l’immagine delle nostre città. Infine, genera un incremento del valore degli immobili del +10-20% in presenza di aree verdi, rispetto a immobili analoghi in zone prive di verde.

La legge sul florovivaismo

Il settore del florovivaismo ha tuttavia sentito sempre la necessità di una sponda istituzionale. Si è visto nelcorso del severo lockdown della primavera 2020 quando i vivaisti non potevano lavorare, diversamente da agricoltori e contoterzisti.
Forse proprio quanto accadde un anno fa, ha dato una accelerazione alla proposta di legge Luini (“per la disciplina e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico“), che spinge notevolmente su professionalità, distretti di filiera, tavoli di filiera e fondi pubblici, anche comunitari (Psr).

“Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico”

Si tratta di una legge quadro dedicata al mercato e alle filiere del verde vivo che il settore stava aspettando da molto tempo e che contiene molte novità interessanti, a partire dal riconoscimento dei centri giardinaggio a livello nazionale (art. 13) che finalmente farà chiarezza sulle normative da applicare a questa nuova professionalità nata in seno all’imprenditoria agricola florovivaistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica)

  1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del florovivaismo e, in particolare, della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell’utilizzo dei prodotti florovivaistici.
  2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.
  3. Il settore florovivaistico è distinto in cinque macro-comparti produttivi per l’impiego pubblico e privato:

a) floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi o fiori secchi, foglie e fronde recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;

b) produzione degli organi di propagazione gamica, ovverosia semi o sementi, o agamica, ovverosia bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro;

c) vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;

d) vivaismo frutticolo, anche ornamentale, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione, in vaso o in piena terra, di piante frutticole;

e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e da bosco.

  1. La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare:

a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, ovverosia vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico;

b) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio, che comprende:

1) mercati pubblici e privati;

2) progettisti del verde;

3) giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde;

4) fioristi e fiorai;

5) punti di vendita e spacci aziendali;

6) centri per il giardinaggio;

7) la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del « fai da te » e di bricolage;

8) gli ambulanti e i chioschi;

9) i rivenditori e gli impiantisti.

  1. Nell’ambito della filiera florovivaistica, di cui alla lettera b) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.

Art. 4.

(Attività agricola florovivaistica)

  1. L’attività agricola florovivaistica è esercitata dall’imprenditore agricolo, di cui all’articolo 2135 del codice civile, compreso l’imprenditore agricolo professionale, come definito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con qualsiasi tecnica e con l’eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l’attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest’ultima risulti connessa alle precedenti.
  3. L’attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, di cui all’articolo 15, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde pubblici e privati nel territorio urbano.
  4. Le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all’armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l’insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l’esercizio delle attività agricole, nonché le principali figure professionali che operano nel settore, in particolare nell’ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione.

Art. 9.

(Piano nazionale del settore florovivaistico)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito denominato « Piano ».
  2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
  3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all’aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all’innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all’internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha durata triennale.
  4. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l’obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi.
  5. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all’articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. All’attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5, si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

(Centri per il giardinaggio)

  1. I centri per il giardinaggio che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all’attività agricola. Essi sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti di vendita, che svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, forniti di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un’elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un’offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma 2.
  2. Al fine di favorire l’armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un regolamento per l’attuazione del comma 1, assicurando che dall’applicazione delle regole fiscali vigenti ai centri per il giardinaggio non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Lo schema del regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.