Finanziaria 2021, i nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali

Di   5 Gennaio 2021

Anche la Finanziaria 2021 prevede il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).

In particolare l’agevolazione cosiddetta “Transizione 4.0” è differenziata a seconda che l’investimento abbia ad oggetto:

  • beni materiali e immateriali strumentali “generici”;
  • beni materiali strumentali “Industria 4.0”;
  • beni immateriali strumentali “Industria 4.0”.

Relativamente agli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 alle predette condizioni riferite all’ordine / acconti) aventi ad oggetto tali beni, la Finanziaria 2020 già riconosce specifici crediti d’imposta. Dovrà essere chiarito quale agevolazione applicare in caso di investimenti ricadenti nel periodo interessato dalla sovrapposizione delle due diverse disposizioni.

SOGGETTI BENEFICIARI

I nuovi crediti d’imposta:

  • spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
  • non spettano alle imprese:
    • in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
    • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Va evidenziato che per effetto della modifica del comma 199 del citato art. 1, il nuovo credito d’imposta spetta a prescindere dal “regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa” (la precedente formulazione normativa faceva riferimento al “regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa”) e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.

PER I BENI MATERIALI NUOVI della Tabella A della Finanziaria 2017, Il nuovo credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Relativamente ai BENI IMMATERIALI NUOVI “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.
Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.6.2023).

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Altri beni

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

È confermata la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 del credito d’imposta
introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in:

  • ricerca e sviluppo;
  • transizione ecologica;
  • innovazione tecnologica 4.0;
  • altre attività innovative.

La misura del credito spettante nonché il limite massimo, differenziati a seconda dell’attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.

BONUS FORMAZIONE 4.0

È confermato il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) sostenute fino al 31.12.2022.
È inoltre confermata l’estensione della tipologia di costi agevolabili, e pertanto il credito d’imposta spetta relativamente a:

  • spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Per le MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA ci si può rivolgere alle associazioni territoriali aderenti a UNCAI.