Il superbonus 110% anche per le abitazioni rurali

Di   27 Novembre 2020

Il provvedimento che vuole fare da volano per fare ripartire il settore dell’edilizia rappresenta un’opportunità anche per gli interventi di ristrutturazione degli edifici rurali

Il contribuente che fa determinati interventi di natura edilizia ha in premio il recupero dell’intera spesa sostenuta, maggiorata del 10%, sottoforma di detrazione fiscale. Il Superbonus spetta anche all’imprenditore agricolo per gli immobili abitativi (costruzioni rurali) e anche se riportanti l’annotazione di fabbricato rurale come da art. 4 del Decreto.

In sintesi estrema il proprietario di fabbricato rurale può godere dei benefici del richiamato Bonus se tale edificio non è direttamente strumentale. Quindi stiamo parlando di possibilità applicabile al solo immobile dove lo stesso risiede. In altre parole sono fabbricati abitativi rurali quelli che sono utilizzati quale abitazione:

  1. dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
  2. dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
  3. dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai punti a) e b) risultanti dalle certificazioni anagrafiche e dai coadiuvanti iscritti così a fini previdenziali;
  4. da titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
  5. da uno dei soci o amministratori delle società agricole, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

I soggetti indicati ai punti 1), 2) 5) devono essere titolari di partita Iva per lo svolgimento di attività agricole ed essere iscritti nel Registro delle imprese. Ma sono considerati immobili abitativi rurali anche quelli destinati ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda per almeno cento giornate annue, anche se facenti parte dei beni strumentali dell’impresa.

Gli imprenditori individuali, proprietari o affittuari – conduttori, potranno quindi usufruire del Superbonus, per interventi che interesseranno i fabbricati rurali abitativi di loro proprietà – disponibilità.

Il terreno cui il fabbricato è legato deve avere superficie non inferiore a 10mila metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Quando la proprietà o
conduzione sia in capo ad una società, il diritto al beneficio fiscale spetta comunque ma a condizione che l’immobile sia concesso in uso al socio e che le spese che danno diritto al Superbonus 110% siano sostenute personalmente dallo stesso socio.

Per gli immobili abitativi concessi in uso ai dipendenti, la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 110% è condizionata al fatto che gli stessi dipendenti sostengano direttamente le spese degli interventi, previa autorizzazione a eseguire i lavori da parte del proprietario/concedente.
In questo caso, il titolo di possesso dell’immobile è rappresentato dal contratto di lavoro, se nello stesso è stata puntualizzata la concessione in uso dell’immobile a vantaggio del dipendente, in assenza della quale, si può ovviare con un accordo a latere tra le parti. In entrambi i casi però, così come per la delibera in favore del socio, anche gli atti da ultimo citati devono essere registrati presso l’Agenzia delle entrate, scontando l’imposta fissa di registro e l’imposta di bollo.

I lavori riguardanti il Superbonus possono riguardare:

  • ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico;
  • efficientamento energetico tramite l’isolamento termico delle pareti;
  • cambio della caldaia e dell’impianto di riscaldamento;
  • sostituzione degli infissi;
  • installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo.