Iper ammortamento: recenti chiarimenti del Mise

Di   6 Giugno 2018
Recentemente il ministero dello sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’iper ammortamento, ossia alla maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di specifici beni, con particolare riguardo: (1) alle tipologie di beni agevolabili; (2) al requisito dell’interconnessione (Circolare 23.5.2018, n. 177355).

 

Ricapitoliamo per chi si fosse perso qualche capitolo. La Finanziaria 2017 aveva introdotto a favore delle imprese il cosiddetto iper ammortamento, ossia l’incremento, nella misura del 150%, del costo di acquisizione di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale.

I beni dovevano essere acquisiti tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2017 ovvero il 30 giugno 2018 a patto che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In particolare l’agevolazione:

  • spetta per specifici beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, utilizzate secondo il paradigma di “Industria 4.0”;
  • sono esclusi beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (DM 31.12.88), fabbricati e costruzioni

Inoltre, ai soggetti che fruiscono di tale beneficio è riconosciuto, per gli investimenti effettuati nel predetto periodo, l’aumento del 40% del costo di acquisizione di beni immateriali strumentali connessi (il cosiddetto maxi ammortamento beni immateriali) e, in particolare, dei beni immateriali quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni … connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».

Relativamente a tali agevolazioni, la Finanziaria 2018 ha:

  • disposto la proroga agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
  • previsto la possibilità di mantenere il beneficio dell’iper ammortamento anche quando il bene agevolato viene ceduto nel periodo di fruizione della maggiorazione e sostituito con un altro avente specifiche caratteristiche;
  • ampliato la gamma dei beni immateriali agevolabili inseriti nella Tabella B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), con l’aggiunta di sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Ai fini della fruizione delle agevolazioni in esame:

  • il bene deve risultare interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, ossia deve:
    1. essere identificato univocamente;
    2. scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni;
  • il soggetto interessato deve produrre una specifica documentazione (perizia tecnica giurata ovvero attestato di conformità, corredati da un’analisi tecnica, per i beni di costo unitario superiore a € 500.000; dichiarazione del legale rappresentante, per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 500.000) al fine di attestare che il bene:
    1. possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco dei beni ammortizzabili
    2. è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura.

Beni agevolabili

GUIDA AUTOMATICA

Nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), la necessaria caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica è assolta se le stesse sono a guida automatica (senza operatore a bordo) / semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica.

Come precisato dal MISE nella Circolare n. 177355:

  • la guida automatica / semi-automatica è richiesta non con riferimento a tutti i beni ricompresi nel citato punto 11, bensì soltanto per quelli qualificabili come “macchine mobili” di cui alla Direttiva n. 46/2007/CE ossia “ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili”.
    A titolo esemplificativo la guida automatica / semi-automatica è richiesta per:
    1. trattori agricoli;
    2. pale gommate o dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni;
    3. carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consiste nella manutenzione / riparazione dei containers stessi).

La caratteristica in esame non è richiesta per le altre macchine operatrici diverse da quelle “mobili” come, ad esempio, le gru a torre / carriponte.

L’eventuale omologazione delle macchine mobili per la circolazione stradale non determina la qualificazione delle stesse come veicoli (esclusi dall’agevolazione), con conseguente possibilità per tali macchine di usufruire dell’iper ammortamento;

  • la guida automatica relativa alle macchine senza operatore a bordo è presente solo negli AGV (Automatic Guide Vehicle), i cosiddetti droni;
  • ai fini della disciplina dell’agevolazione in esame, per macchine mobili a guida semi-automatica si intendono quello dotate di sistemi di guida in grado di controllare una funzione di spostamento (sterzata, velocità, arresto).

SILOS DI STOCCAGGIO DOTATI DI ATTREZZATURE SENSORISTICHE

Gli investimenti in beni immobili (fabbricati e costruzioni) sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’iper ammortamento.
L’Agenzia, nella Circolare n. 4/E, ha precisato che, ai fini dell’esclusione dall’iper ammortamento dei suddetti investimenti, “assumono rilevanza i criteri applicabili in sede catastale per la procedura di attribuzione, mediante stima diretta, della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E”.

Secondo tale procedura va operata la distinzione tra componente immobiliare e componente impiantistica dell’investimento.

Con la Circolare 1.2.2016, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la categoria costruzioni comprende “qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate”.

In base a tale definizione il MISE, nella Circolare n. 177355, ritiene che con riferimento ai silos di stoccaggio, l’eventuale dotazione o aggiunta di attrezzature sensoristiche, nonché di sistemi di ventilazione o altri congegni e componenti impiantistiche, non possa in ogni caso modificare la natura immobiliare dell’investimento.

Va tuttavia sottolineato che le attrezzature sensoristiche e le altre componenti impiantistiche:

  • possono avere un autonomo rilievo ai fini dell’agevolazione in esame;
  • possono essere ricomprese tra gli “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”.

Inoltre con la Nota 27.4.2016, n. 60244 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono oggetto di stima catastale e, di conseguenza, non sono considerati costruzioni, i “silos (ovvero qualunque altro genere di contenitori) che costituiscono elementi della linea produttiva, attraverso la quale si realizzano i diversi processi di lavorazione (ad esempio, i silos presenti negli impianti di miscelazione, gli atomizzatori tipici dell’industria ceramica, ecc.), così come anche quei silos che possono essere agevolmente rimossi secondo il richiamato principio a valenza generale”.

SISTEMI PER L’ASSICURAZIONE DELLE QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ

Per sistemi per l’assicurazione delle qualità e sostenibilità si intendono “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”:

  • i sistemi di gestione dell’energia reattiva, ossia sistemi a servizio delle macchine elettriche del processo produttivo, basati sulla combinazione di sensori per la misurazione istantanea dei parametri di rete e sistemi di controllo ed elaborazione e simulazione (microprocessori e software), in grado di gestire l’energia fasando opportunatamente la potenza attiva / passiva, in maniera tale da ottimizzare l’energia direttamente usufruibile dalle macchine (potenza attiva) e limitare eventuali sovraccarichi di tensione o dissipazioni energetiche (dovuti alla potenza passiva) sono riconducibili tra gli investimenti ammessi all’iper ammortamento, ferma restando la verifica del requisito dell’interconnessione;
  • i sistemi di accumulo dell’energia elettrica, ossia i sistemi ancillari agli impianti di produzione dell’energia, la cui funzione è di accumulare l’energia nel momento in cui la produzione supera i consumi e di erogarla nel caso contrario, operando in un’ottica di continuità della fornitura energetica e di massimizzazione dell’autoproduzione, non sono ammessi al beneficio essendo considerati delle “soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)”;
  • i sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa, ossia sistemi rappresentanti soluzioni che interagiscono a livello di macchine, basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di laborazione/simulazione in grado di gestire i diversi componenti dell’impianto e di adeguare alla reale necessità delle macchine produttive la generazione di aria compressa, sono ammortizzabili.
  • i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione non usufruiscono dell’agevolazione in quanto tra i “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” non possono includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto.

L’agevolazione è applicabile nel caso in cui l’impianto di illuminazione “si configuri esso stesso come impianto tecnico di produzione e non già come impianto generale di fabbrica o stabilimento o comunque dell’immobile in cui è svolta l’attività” (ad esempio, impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura e utilizzati all’interno delle serre per stimolare la crescita delle piante).

Interconnessione

 

L’interconnesione è “decisiva ai fini della fruizione dell’iper ammortamento in quanto, in mancanza di essa, il bene materiale non può accedere alla maggiorazione”. Il bene è considerato interconnesso se:

  • scambia informazioni con sistemi interni (ad esempio, sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento) e/o esterni (ad esempio, clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute. In particolare, come precisato dalla stessa Agenzia nell’incontro di inizio anno, il sistema informativo al quale la macchina si interconnette:
    1. scambia direttamente con la stessa informazioni inerenti a operazioni o ad altre attività connesse al ciclo produttivo e più in generale al processo di creazione del valore (processi di trasformazioni chimico, fisiche, strutturali, logistiche, ecc.);
    2. ne determina la sequenza ottimale con cui svolgere le operazioni;
    3. individua gli istanti temporali di inizio / completamento delle operazioni;
    4. favorisce la manutenzione predittiva;
    5. consente la tracciabilità di prodotto e di processo;
    6. supporta la gestione logistica, ecc..

Il requisito dell’interconnessione non è soddisfatto qualora lo scambio di informazioni tra il sistema gestione e la macchina non è diretto ma richiede l’intervento dell’operatore persona fisica, con conseguente gestione manuale delle informazioni;

  • è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

Ora il MISE nella Circolare n. 177355 precisa che:

  • ai fini del mantenimento dell’agevolazione, il requisito dell’interconnessione deve essere presente anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene è interconnesso;
  • l’interconnessione è richiesta sia per i beni materiali per i quali spetta l’iper ammortamento che per i beni immateriali per i quali spetta il maxi ammortamento;
  • per i “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti” è necessaria, tra l’altro:
    1. l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.
    Tale caratteristica è soddisfatta se il bene scambia informazioni con i predetti sistemi interni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio, TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
    2. l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

In merito a tale requisito il MISE ha fornito le seguenti precisazioni.

INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA

Con riguardo all’integrazione automatizzata, in particolare con il sistema logistico di fabbrica, l’Agenzia ha evidenziato che può trattarsi di un’integrazione fisica (sistemi di movimentazione) o informativa (tracciabilità di prodotti / lotti).
Come ora precisato dal MISE, le funzioni di movimentazione e tracciabilità sono “solo alcune delle componenti riconducibili in senso ampio alla logistica di fabbrica; disciplina all’interno della quale ricadono tutte le componenti rilevanti per una gestione organica e sistematica, capace di integrare le diverse funzioni dell’intero ciclo operativo dell’azienda, industriale o del terziario”.
Attraverso l’integrazione delle diverse funzioni di gestione dei materiali (ad esempio, materie prime, semilavorati, componenti), gestione della produzione (programmazione, schedulazione,fabbricazione, assemblaggio, controllo di qualità), gestione della distribuzione fisica dei prodotti finiti (movimentazione, stoccaggio, trasporto, imballo, ricezione e spedizione, assistenza pre e post vendita), la logistica di fabbrica supporta l’azienda nel raggiungimento / mantenimento degli obiettivi volti a garantire i necessari livelli di performance in termini di qualità elevata, costi contenuti, tempi di risposta rapidi ed elevato servizio al cliente.
All’interno di tale catena logistica sono individuabili 2 principali e distinti flussi:

  • fisico (di prodotti / materiali / servizi);
  • informativo, a livello interno ed esterno, che coinvolge l’intero sistema clienti / fornitori.

Di conseguenza il requisito dell’integrazione diviene, unitamente a quello di interconnessione, un “fattore chiave” alla base della digitalizzazione del processo produttivo e, più in generale, dell’intero processo di creazione del valore.
Il soddisfacimento di tale requisito potrà quindi essere valutato in tutti i casi in cui la gestione automatizzata dei flussi fisici / informativi abbia un impatto significativo su una o più funzioni riferibili alla logistica di fabbrica, quale disciplina trasversale e permeante l’intero ciclo operativo dell’azienda e, dunque, non strettamente circoscritta solo alla movimentazione o alla tracciabilità.

Il requisito dell’integrazione di tipo informativo con il sistema logistico può essere soddisfatto attraverso l’impiego di:

  • beni immateriali della Tabella B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni);
  • più sistemi operanti in modo concorrente e complementare (ad esempio, inoltro di istruzioni e/o part-program da sistema CAD/CAM, rilievo dati e generazione indice di efficacia totale di un impianto OEE da sistema MES).

Infine il MISE precisa che, con riferimento ai protocolli di interconnessione e indirizzamento richiamati nella definizione generale di interconnessione contenuta nella Circolare n. 4/E, oltre ai protocolli riconducibili a standard “de jure”, ossia omologati da organizzazioni dello standard ufficiali (ad esempio, previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC-UA cui CEI CLC/TR 62541 e CEI EN 62591 per le comunicazione wireless), “possono ritenersi ammissibili anche i protocolli riconducibili a standard de facto, o market-driven standard, ampiamente adottati dalle aziende di un certo comparto industriale”.