La Nuova Marcora per le coopertive

Di   14 Aprile 2021

Dal 23 aprile 2021 potranno essere presentare le domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’agevolazione.

La misura, nota come “Nuova Marcora”, sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati, che hanno una durata non superiore a 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e possono coprire l’intero importo dei nuovi investimenti. Le agevolazioni, inoltre, sono concesse per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di euro.

SPESE E INIZIATIVE AMMISSIBILI

Iniziative realizzate ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento di esenzione “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”.
L’investimento in attivi materiali e/o immateriali deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  1. la creazione di una nuova unità produttiva;
  2. l’ampliamento di una unità produttiva esistente;
  3. la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  4. il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità produttiva esistente;
  5. l’acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati, a condizioni di mercato, da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all’acquisizione degli attivi materiali e immateriali rientranti nelle seguenti categorie:

  • costruzione, acquisizione e ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto dell’iniziativa. Le spese relative all’acquisizione del suolo aziendale sono ammissibili in misura non superiore al 10% degli investimenti ammissibili;
  • macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
  • acquisto o sviluppo di programmi informatici, licenze d’uso, diritti d’autore, brevetti e marchi commerciali.

Ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, gli attivi devono:

  • essere ammortizzabili;
  • essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato;
  • essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
  • figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni.

Iniziative realizzate ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di esenzione agricoltura dirette all’acquisizione di attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria

l’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  1. migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
  2. migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione Europea;
  3. creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
  4. adempiere agli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale purché si tratti di investimenti non produttivi;
  5. ripristinare il potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

Agli investimenti si applicano, altresì, le limitazioni previste dall’articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento.

Sono ammissibili le seguenti spese:

  1. costi per la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione;
  2. acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
  3. i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
  4. acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
  5. spese per investimenti non produttivi legati agli adempimenti degli impegni agro-climaticoambientali;
  6. in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 6, lettera f) del Regolamento;
  7. nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;
  8. nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.

Non possono essere concessi aiuti per:

  • acquisto di diritti di produzione, diritto all’aiuto e piante annuali;
  • impianto di piante annuali;
  • lavori di drenaggio;
  • investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
  • acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti atti a ripristinare il potenziale produttivo ai sensi del paragrafo 3, lettera e) dell’art. 14 del Regolamento 702/2014.
  • capitale circolante;
  • costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Nel caso dell’irrigazione, si applica quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 8, del Regolamento.

Gli investimenti da realizzare devono risultare conformi alla legislazione dell’Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione dell’aiuto.


Iniziative realizzate ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento di esenzione agricoltura dirette alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli

Gli investimenti devono riguardare la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli e possono prevedere i seguenti costi ammissibili:

  1. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione;
  2. acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
  3. costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
  4. acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

I costi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2) connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Non possono essere concessi aiuti per:

  • investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione in vigore;
  • investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
  • capitale circolante.

Gli investimenti da realizzare devono risultare conformi alla legislazione dell’Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione dell’aiuto.

DOCUMENTAZIONE

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2042169-decreto-direttoriale-31-marzo-2021-nuova-marcora-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-richieste-di-finanziamento