Mother Regulation , in 3 anni poca chiarezza

Di   22 Settembre 2020

Uncai, Cai, FederUnacoma, Unacma e Confagricoltura hanno sottoscritto un documento inviato al MIT dove evidenziano alcuni punti critici sulle recenti prescrizioni sulle masse dei mezzi agricoli con omologazione europea

ROMA, 18 settembre 2020 – Azione condivisa di Uncai (Unione Nazionale Contoterzisti), Cai (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani), Confagricoltura, FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) e Unacma (Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole) per ottenere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alcuni chiarimenti sulle masse ammissibili dei veicoli isolati e dei treni agricoli omologati con regolamento europeo 167/2013 (Mother Regulation), in vigore dal 1 gennaio 2018.

“Alla luce di una recente circolare del MIT, carente in alcuni punti, le Associazioni si sono confrontate. In gioco ci sono gli investimenti in mezzi agricoli nuovi, un tema sensibile e strategico per contoterzisti, agricoltori, costruttori e rivenditori. C’è stata subito intesa, e insieme abbiamo individuato alcuni punti critici sui quali è indispensabile un intervento del ministero al fine di eliminare errate interpretazioni, uniformare i comportamenti e mettere a disposizione di tutti gli addetti del settore (omologatori, venditori, utilizzatori, enti proprietari delle strade, autorità preposte ai controlli su strada) un provvedimento esaustivo su diversi ambiti”, spiega il presidente di Uncai Aproniano Tassinari che aggiunge come, in assenza di una circolare chiarificatrice, alcune tipologie di mezzi agricoli con omologazione europea Mother Regulation sarebbero penalizzate.

Uno dei punti maggiormente controversi è il limite oltre il quale un mezzo agricolo Mother Regulation diviene eccezionale e necessita del permesso di circolazione dell’ente proprietario della strada: “I limiti di 14 e 20 tonnellate non esistono più per i trattori e per i rimorchi a tre assi Mother Regulation, e fino a 18 tonnellate (per i trattori) e 27/30 (per i rimorchi a 3 assi) non occorre più chiedere il permesso di circolazione. Dovrebbe essere così in tutta Italia, invece sappiamo che in alcune zone d’Italia si chiede il rispetto dei vecchi limiti”, spiega il coordinatore di Uncai Fabrizio Canesi.

Nonostante da quasi tre anni circolino sulle strade italiane trattori e rimorchi “Mother Regulation”, in grado di garantire maggior sicurezza sulla strada, l’incertezza normativa perdura: “Il tema è complesso, tocca aspetti giuridici, tecnici e amministrativi. Ci sono una massa omologabile, una massa di circolazione e una massa massima tecnicamente ammissibile che possono confondere l’utilizzatore. Ci sono un libretto di circolazione che non riporta tutti i dati necessari per spazzare via ogni ambiguità e una targhetta stampigliata sul rimorchio da compilare non si sa come. Poi c’è un indennizzo usura strade da rimodulare, dal momento che i mezzi agricoli operano principalmente in campo, e c’è un piano sanzionatorio completamente da ridefinire in base alle tipologie di trattore, di rimorchio e di accoppiata trattore più rimorchio. Punti critici sui quali siamo certi si farà la dovuta chiarezza”, conclude Canesi.

I PUNTI CRITICI DA CHIARIRE

  • Trattore agricolo omologato secondo la Dir. 2006/26/CE oppure il Reg. 167/2013 e avente massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 14 ton e fino a 18 ton: è opportuno chiarire che l’utilizzatore non deve richiedere l’autorizzazione all’ente proprietario della strada (art. 104, comma 8 del CdS), pur superando la massa massima di 14 ton prevista dal Codice della Strada (come oggi purtroppo accade erroneamente). È ancora vigente e applicata a tutti gli effetti da parte degli enti proprietari delle strade una direttiva del Ministero dei Trasporti (Direttiva prot. n. 3911/2013) che prevede di applicare la procedura di autorizzazione e
    indennizzi per trattori eccezionali per massa > 14 ton. Tale direttiva n. 3911/2013 dovrà dunque essere aggiornata o abrogata nei punti che trattano la eccezionalità dei trattori agricoli.
  • Rimorchio agricolo omologato secondo il Reg. 167/2013 e avente massa massima superiore a quelle consentite dal Codice della Strada: come da punto precedente chiarire che, nel caso di rimorchi Mother Regulation in cui si superano le masse previste dall’art. 104 (6 ton per rimorchio 1 asse, 14 ton per rimorchio 2 assi, 20 ton per rimorchio 3 o più assi), non si applica l’art. 104 comma 8 (autorizzazione per veicolo eccezionale) e non si è soggetti ad alcuna sanzione da parte degli organi di controllo. Oggi alcuni Uffici Trasporti Eccezionali considerano ad esempio erroneamente eccezionali rimorchi Mother Regulation a 3 assi con massa superiore a 20 ton in quanto superano le masse previste dall’art. 104, applicando la procedura di eccezionalità. Inoltre si sono verificati casi di sanzioni da parte della Polizia, dovute al fatto che si circolava con rimorchi Mother Regulation con masse superiori a quelle previste dal CdS (è infatti poco chiaro che i limiti di massa dell’art. 104 sono costruttivi e non comportamentali).
  • “Per la circolazione stradale con massa complessiva del treno superiore a 30 ton se a 3 assi, 40 ton se a 4 assi. 44 ton se a 5 o più assi, è prescritta l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 10 del C.d.S.”; si chiede:
    1. innanzitutto di poter prevedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 104 CdS in quanto specifica per i mezzi agricoli, quindi in linea con quanto il legislatore aveva già previsto per i veicoli agricoli eccezionali (è vero che l’art. 10 CdS è richiamato dall’art. 62 CdS, ma questo vale per i veicoli industriali e non per le macchine agricole che invece hanno sempre goduto di un canale ben distinto e definito dall’art. 104; applicare l’art. 10 al settore agricolo avrebbe diverse implicazioni molto impattanti). Inoltre l’art. 10, comma 26 esclude esplicitamente l’applicazione di detto articolo dalle macchine agricole;
    2. non è ben chiaro se, nel caso di superamento del limite del treno agricolo (ad esempio 44 ton per i 5 o più assi), oltre all’autorizzazione si debba anche corrispondere l’indennizzo per usura della strada. Infatti, la circolare prescrive esplicitamente solamente l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, ciò dovuto a un problema di sicurezza stradale;
    3. nel caso in cui debba essere corrisposto anche l’indennizzo per usura della strada per via del superamento dei limiti del treno agricolo, l’attuale tariffario previsto dall’ art. 18 CdS risulterebbe poco adeguato e sproporzionato in quanto non ‘pensato’ per il caso specifico. L’indennizzo per usura deve essere infatti proporzionato alla tipologia di macchina (i rimorchi agricoli operano principalmente su ‘campo’, a differenza di quelli industriali la cui principale funzione è quella di lavorare sulla strada con notevoli percorrenze annue) e al suo impiego durante l’anno (il rimorchio agricolo dovrebbe usufruire di autorizzazione con relativo indennizzo della durata di un intero anno, a differenza di altre macchine agricole che possono usufruire di indennizzi di 1, 4 o 6 mesi). In attesa che venga avanzata la modifica del Codice della Strada, la proposta è di basarsi sul tariffario fissato dall’art. 18 comma 5 lettera b), apportando le dovute modifiche al fine di non rendere antieconomico l’acquisto di un rimorchio a tre o quattro assi.
  • Limite di massa del treno agricolo a 5 o più assi di 44 ton: onde evitare errate interpretazioni, è opportuno ribadire, come da Circ. 8339 del 10 aprile 2017, che tale limite si riferisce alle condizioni reali di carico del treno agricolo e non all’abbinamento ‘su carta’. In sostanza, se un trattore che da libretto ha una massa massima tecnicamente ammissibile di 15 ton viene abbinato a un rimorchio a 4 assi che da libretto ha una massa massima di 32 ton, il treno agricolo così formato, pur superando sulla carta 44 ton (15 + 32 = 47 ton) non sarà soggetto ad alcuna prescrizione qualora l’utilizzatore non superi nelle condizioni reali di carico le 44 ton.
  • Masse massime dei rimorchi per la circolazione stradale (allegato alla circolare): è poco chiara la motivazione tecnica che ha portato alla distinzione tra una massa massima di omologazione e quella di circolazione stradale. Premesso ciò, occorre chiarire cosa succede nel caso in cui ad esempio, pur rispettando il limite dei 44 ton del treno agricolo, si supera la massa di circolazione stradale del rimorchio rimanendo comunque nel limite della massa di omologazione (27 ton fino a 30 ton per il 3 assi con 1,4 < d ≤ 1,8 oppure 36 ton fino a 40 ton per il 4 assi con d > 1,4 m). In sostanza occorre chiarire se l’utilizzatore, pur non superando il limite del treno agricolo, potrà circolare richiedendo l’autorizzazione all’ente proprietario della strada oppure sarà sottoposto a sanzione. Definire dunque l’annotazione da riportare sul libretto di circolazione qualora l’utilizzatore superi la massa di circolazione stradale.
  • Masse massime dei rimorchi per la circolazione stradale (allegato alla circolare): sempre in merito al punto di cui sopra, chiarire la situazione per i rimorchi già in circolazione, dove sul libretto di circolazione è riportata solamente la massa di omologazione ma non quella di circo-lazione stradale.
  • Entro il 31.12.2020 i proprietari/utilizzatori di macchine agricole già muniti di documenti di circolazione non riportanti le limitazioni anzidette, dovranno provvedere a munirsi dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada qualora intendano circolare con masse difformi a quanto riportato nella presente’: in base a quanto detto precedentemente bisogna chiarire meglio a cosa si riferiscono le masse difformi (masse superiori al limite del treno agricolo o anche masse superiori alla massa di circolazione stradale del rimorchio?).
  • Piano sanzionatorio: occorre definirlo nel dettaglio in funzione dei diversi casi prospettabili (ad esempio: Trattore + R/S che superano 44 ton, senza autorizzazione; Trattore + R/S con Autorizzazione che superano però il limite massimo previsto in Autorizzazione; Trattore con rimorchio, nel caso in cui viene superato il limite di massa rimorchiabile; Trattore o rimorchio che supera il limite di massa massima tecnicamente ammissibile, ecc.). Inoltre, occorre definire se e quando si applica la tolleranza del 5% richiamata dall’art.167 CdS. Per maggiore chiarezza e facilità di lettura, è auspicabile riportare il piano sanzionatorio in apposita tabella (nelle righe riportare i vari casi, in due colonne riportare il riferimento dell’articolo della sanzione e nell’altra colonna la sanzione esplicitata).
  • Masse massime dei rimorchi agricoli: occorre spiegare per bene come si compila il prospetto delle masse riportato sul libretto di circolazione e sulla targhetta stampigliata sul rimorchio (che devono essere tra l’altro allineati), dato che purtroppo questo aspetto non è chiaro a tutti i CPA (per via anche del fatto che rispetto ai rimorchi con omologazione nazionale, c’è una sostanziale differenza sul carico verticale gravante sull’occhione). In sostanza, occorre chiarire cosa si intende per massa massima sia del rimorchio MR (Mother Regulation) che del rimorchio con omologazione nazionale (per i rimorchi MR, la massa totale non include il carico verticale gravante sull’occhione, a differenza di quanto avviene per i rimorchi con omologazione nazionale).
  • Massa rimorchiabile del trattore: occorre chiarire in modo univoco cosa si intende per massa rimorchiabile di un trattore Mother Regulation (che non include il carico gravante sull’occhione, in quanto si computa nella massa massima tecnicamente ammissibile del trattore) e di un trattore 2003/37/CE (la massa rimorchiabile include anche il carico sull’occhione); domanda: un trattore Mother Regulation avente 5 ton di massa rimorchiabile, può trainare un rimorchio con omologazione nazionale di 6 ton di massa massima (avente ad esempio sugli assi 5 ton, e di carico verticale 1 ton; il valore del carico verticale di 1 ton rientrerebbe nella massa massima tecnicamente ammissibile del trattore)? Di regola si, ma è meglio chiarirlo.