Nuovi obblighi per i florovivaisti

Di   18 Dicembre 2019

Dallo scorso 14 dicembre è in vigore il nuovo regime fitosanitario che coinvolge i florovivaisti

Il nuovo insieme di norme prevede innanzitutto la trasformazione dell’attuale Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), nel quale tutti gli operatori professionali saranno registrati automaticamente, con l’attribuzione di un numero unico nazionale.

Previste anche nuove modalità di emissione e compilazione del passaporto delle piante, che dovrà essere emesso per tutte le piante da impianto (destinate a restare piantate o a essere piantate e ripiantate).

Sul tema della tracciabilità, gli operatori che ricevono e/o cedono merci soggette a passaporto dovranno registrare i dati che consentiranno loro di individuare le informazioni relative alle piante stesse. I dati di tali registrazioni dovranno essere conservati per almeno tre anni. Il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante in questione sono preparate e destinate per la vendita all’utilizzatore finale e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, e se non solo elencate nelle liste delle piante ad alto rischio. In ultimo, il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante fornite direttamente a un utilizzatore finale (uso personale da parte di privati).

COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI

Il passaporto delle piante

Il passaporto delle piante è un’etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette conforme a uno dei modelli presenti nell’allegato del regolamento (UE) 2017/2313. Il passaporto delle piante è costituito da un’etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto. Il passaporto delle piante è facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e durature. La nuova normativa non prevede l’emissione del passaporto semplificato e del passaporto di sostituzione.

Emissione del passaporto delle piante

Il passaporto delle piante deve essere emesso per tutte le piante da impianto e per le ulteriori tipologie indicate all’articolo 75 del Regolamento (UE) 2016/2031. Per piante da impianto si intendono le piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate.
Gli operatori professionali autorizzati appongono i passaporti delle piante sull’unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell’Unione.
L’unità di vendita è la più piccola unità commerciale, o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l’insieme di un lotto (singola pianta, mazzo, vasetto, vassoio, plateau).

Tracciabilità

Gli Operatori professionali che ricevono e/o cedono merci soggette a Passaporto devono registrare i dati che gli consentano di individuare, per ogni unità di vendita, le informazioni relative al Passaporto delle piante e all’Operatore professionale che ha ceduto e/o ricevuto le merci.
I dati di queste registrazioni devono essere conservati per almeno tre anni.
Gli Operatori professionali devono disporre di sistemi e procedure che consentano di mantenere l’identificazione degli spostamenti delle merci all’interno e tra i loro siti di produzione.
Il codice di tracciabilità identifica una partita, un lotto o un’unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale e deve comparire sul passaporto.
Il codice di tracciabilità è così composto:

  • provincia dove ha sede il centro aziendale (es MI), obbligatorio
  • nr. progressivo del centro aziendale (es 001), obbligatorio
  • XXXXXXXX parte che viene definita dall’azienda a seconda delle modalità di tracciabilità scelte.
  • MI-001-XXXXXX

Il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • sono preparate e destinate per la vendita all’utilizzatore finale e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;
  • non sono elencate nelle liste delle piante ad alto rischio.

Sostituzione del Passaporto delle piante

Un operatore autorizzato che ha ricevuto un’unità di vendita di piante per le quali è stato rilasciato un passaporto delle piante può rilasciare un nuovo passaporto delle piante per l’unità di vendita in questione, per sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente.
Se un’unità di vendita di piante per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante è divisa in due o più nuove unità di vendita, l’operatore autorizzato responsabile di tali nuove unità di vendita rilascia un proprio passaporto delle piante per ogni nuova unità di vendita risultante dalla divisione.
Dopo aver sostituito un passaporto delle piante l’operatore autorizzato interessato conserva il passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per almeno tre anni.

Esenzione del Passaporto delle piante

Il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante fornite direttamente a un utilizzatore finale (uso personale). Tale eccezione non si applica:

  • agli utilizzatori finali che ricevono le piante in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza;
  • b. agli utilizzatori finali di piante per le quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette.

Per ulteriori richieste di informazioni o chiarimenti, si invita a formulare le domande alla seguente e-mail:
servizio.fitosanitario@regione.lombardia.it