Rilascio dei permessi di circolazione ai tempi del coronavirus

Di   18 Marzo 2020

Scadenze sospese. Per i mezzi agricoli nuovi occorre invece procedere secondo prassi

A seguito del Decreto Cura Italia (DL n° 18 del 17 marzo 2020) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, sono stati sospesi i termini nei procedimenti amministrativi (art. 103).
In particolare, “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Rientrano tra gli atti amministrativi i PERMESSI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI che mantengono la loro validità fino al 15 giugno anche se in scandenza prima.

Diverso il caso delle macchine agricole nuove, prive di un permesso di circolazione preesistente in scadenza. In questo caso occorre inoltrare la domanda agli uffici provinciali preposti secondo prassi. Presumibilmente i permessi non saranno rilasciati prima del 15 aprile. Tuttavia, alcuni uffici hanno dichiarato di essere operativi, anche se in modalità “smart working”. Le pubbliche amministrazioni stanno adottando, infatti, ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.