Serbatoi ed erogatori: nuove scadenze

Di   4 Giugno 2020

Rinviati a gennaio 2021 i nuovi obblighi per i depositi ed erogatori privati, agricoli e industriali di carburante

Dopo l’introduzione dell’obbligo di dichiarare i depositi superiori a 5 o 10 mc con obbligo di tenuta di registro di carico/scarico introdotto dalla Legge 157/2019, si sono succedute varie interpretazioni da parte delle Agenzia Doganali territoriali (in particolare, art. 25 del TUA – Testo Unico delle Accise). In particolare, è stato sostenuto che tale obblico non sia previsto per il gasolio agricolo verde.

Una risposta definitiva ancora non c’è. Ben venga, dunque, la proroga degli adempimenti per i depositi sopra i 10 mc e per gli apparecchi di distribuzione sopra i 5 mc ad uso privato, agricolo e industriale disposta lo scorso 19 maggio.

In primo luogo, viene uniformato al 1° gennaio 2021, sia per i serbatoti sia per gli apparechi di distribuzione, il termine per l’efficacia dei nuovi obblighi. In aggiunta viene introdotta una semplificazione, mediante modifica diretta del comma 4 all’articolo 25 del TUA. Infatti, per gli esercenti depositi aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché per gli esercenti apparecchi di distribuzione collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, vi è l’obbligo, in luogo della denuncia, di dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate.