Treno agricolo, il limite è 44 tonnellate

Di   26 Agosto 2020

In una recente circolare, il Ministero dei Trasporti ha messo mano alle masse dei veicoli agricoli e dei treni agricoli consentite (Circolare Prot. n. 22192 del 13-8-2020). Successivmente (Circolare prot. n. 22192 del 13.08.2020) è stata differita all’1 ottobre l’entrata in vigore della circolare stessa. Il rischio era un’applicazione non omogenea del nuovo limite di 44 tonnellate. Oltre tale limite, infatti, occorrerebbe chiedere il Permesso di circolazione all’Ente proprietario della strada. La problematica, tuttavia, va ben oltre il regime sanzionatorio in caso di sforamento dei limiti di massa. L’onere (permesso di circolazione e usura strada) potrebbe rendere non conveniente l’acquisto di un rimorchio Mother Regulation a 4 assi. Uncai sta lavorando affinché i contoterzisti non siano danneggiati.

La circolare fornisce un chiarimento importante in merito alla massa limite dei treni agricoli, fissando, ad esempio, il limite dei 44 tonnellate per i treni a 5 o più assi (in pratica rimorchio a 3 o 4 assi abbinato a trattore). Superato tale limite di massa, l’utilizzatore dovrà ricorrere alla procedura di autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

I nuovi libretti di circolazione dei trattori e dei rimorchi dovranno contenere una annotazione specifica in merito al limite di massa e alle prescrizioni previste in caso di superamento di tale limite.

FederUnacoma (la Federazione dei costruttori di macchine agricole) informa che, non essendoci stata una condivisione preliminare delle decisioni prese dal Ministero, rimangono ancora alcuni punti da chiarire. Inoltre dalla lettura della circlare emergono vari dubbi.

COSA DICE LA CIRCOLARE DEL MIT

Le trattrici agricole a 2 e 3 assi vedono confermati i valori precedenti, rispettivamente di 18t e 24t, mentre quelle a 4 o più assi possono raggiungere le 32t (alle medesime condizioni di equipaggiamento peraltro previste per gli autoveicoli nell’art. 62 C.d.S.). I veicoli rimorchiati a 4 assi, se a timone rigido, possono raggiungere le 44t considerando anche la massa trasmessa alla trattrice tramite gli organi di attacco meccanico. Nessun limite viene posto per il complesso (treno) dei veicoli.
Le masse che in concreto possono derivare dalla nuova regolamentazione dei veicoli agricoli risultano superiori anche ai limiti previsti per gli autoveicoli e rimorchi stradali e cioè 32 tonnellate dei veicoli isolati e 44 tonnellate dei treni.
Ad esempio, tenuto conto delle prescrizioni contenute nell’Allegato XXII prima richiamato, ad un veicolo rimorchiato a 4 assi con timone rigido (veicolo cioè che trasmette un carico significativo al veicolo trattore) può essere attribuita una massa complessiva fino a 44 tonnellate, nel rispetto degli eventuali vincoli degli assi tandem e tridem di cui alla direttiva 96/53/CE, tenuto conto anche della massa trasmessa al veicolo trattore che può arrivare fino a 4t.
In tale configurazione e con l’abbinamento per esempio ad un trattore a 2 assi a cui sia stata attribuita la massa di 18 tonnellate comprensiva della massa sul gancio di traino (la massa statica trasmessa dal veicolo rimorchiato entra a far parte della massa massima del trattore), si potrebbe arrivare ad un complesso trattore e rimorchio di ben 58 tonnellate.
Per i veicoli rimorchiati a timone rigido, come detto in precedenza, la massa massima ammissibile è determinata dalla somma delle masse massime per asse; per tale categoria di veicoli rimorchiati è però necessario definire quali limiti attribuire nelle ipotesi di 3 e/o 4 assi con distanze fra gli assi non ricomprese dalla direttiva 96/53/CE richiamata nell’Allegato XXII citato.

Aspetti relativi alla circolazione stradale
E’ evidente che una tale nuova configurazione delle masse attribuibili ai veicoli agricoli trainati genera più di una perplessità, soprattutto in relazione all’incolumità dei manufatti stradali.
In attesa che si individuino eventuali soluzioni legislative per definire limiti e cautele per la circolazione stradale dei veicoli agricoli, soluzioni che, pur in linea con la regolamentazione della UE, tengano conto delle criticità della rete stradale attuale, si ritiene necessario adottare prescrizioni cautelative che di seguito vengono illustrate.
1) Per le masse massime dei veicoli rimorchiati a timone rigido, come definiti nell’Allegato XXII menzionato, i limiti sono riportati nel prospetto allegato e discendono, per la costruzione e l’omologazione, da quelli previsti nello stesso Allegato XXII con le limitazioni imposte dalla direttiva 96/53/CE (vedi colonna “MASSA MASSIMA VEICOLO (t) omologazione”) mentre, per la circolazione stradale, si ritiene necessario imporre in via cautelativa i limiti indicati nella colonna “MASSA MASSIMA VEICOLO (t) circolazione stradale”.
I valori indicati sono in linea con analoghe limitazioni adottate da altri Stati membri e con le raccomandazioni in proposito emanate dall’Associazione europea dei costruttori di macchine agricole.
2) L’art. 62 del Codice della Strada detta condizioni relativamente alle masse limiti degli autoveicoli e loro rimorchi. Le trattrici agricole, come già rilevato, possono avere masse complessive già in linea con le previsioni dell’art.62, mentre per i treni possono essere presi a riferimento i limiti fissati al comma 4 dell’articolo 62 e cioè le 30t se treno a 3 assi, 40t se treno a 4 assi e 44t se a 5 o più assi. La circolazione a masse superiori ricadrebbe nell’ipotesi autorizzativa dell’art. 10, indipendentemente dalla natura del carico.
In tale ipotesi, sulle carte di circolazione dei veicoli nuove norme, sarà riportata l’annotazione del seguente tenore:
“Per la circolazione stradale con massa complessiva del treno superiore a 30t se a 3 assi, 40t se a 4 assi. 44t se a 5 o più assi, è prescritta l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 10 del C.d.S.”.

Conclusioni
Per i veicolo rimorchiati la massa massima per la circolazione stradale in funzione della distanza fra gli assi, qualora risulti inferiore a quella prevista per l’omologazione, sarà indicata nei documenti di omologazione, rilasciati in conformità alla MR. Per le omologazioni rilasciate dagli Stati membri diversi dall’Italia, la limitazione, se necessario, sarà riportata nell’allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) all’atto del procedimento di trasposizione a cura della competente Divisione ministeriale ovvero nell’allegato tecnico rilasciato dall’UMC nell’ipotesi di immatricolazione di singolo veicolo con COC.
La limitazione relativa al treno agricolo si intende valida anche per le omologazioni e i documenti di circolazione già emessi alla data della presente circolare.
Entro il 31.12.2020 i proprietari/utilizzatori di macchine agricole già muniti di documenti di circolazione non riportanti le limitazioni anzidette, dovranno provvedere a munirsi dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada qualora intendano circolare con masse difformi a quanto riportato nella presente.

Le prime considerazioni di FederUnacoma, con i punti da chiarire

  • Trattore agricolo omologato secondo la Dir. 2006/26/CE oppure il Reg. 167/2013 e avente una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 14 ton e fino a 18 ton: è opportuno chiarire che l’utilizzatore non deve richiedere l’autorizzazione all’ente proprietario della strada, pur superando la massa massima di 14 ton prevista dal Codice della Strada.
  • Limite di massa del treno agricolo a 5 o più assi di 44 ton: onde evitare errate interpretazioni, è opportuno ribadire che tale limite si riferisce alle condizioni reali di carico del treno agricolo e non all’ abbinamento ‘su carta’. In sostanza, se un trattore che da libretto ha una massa massima tecnicamente ammissibile di 15 ton viene abbinato a un rimorchio a 4 assi che da libretto ha una massa massima di 32 ton, il treno agricolo così formato, pur superando sulla carta 44 ton (15 + 32 = 47 ton) non sarà soggetto ad alcuna prescrizione qualora l’utilizzatore non superi nelle condizioni reali di carico le 44 ton.
  • Masse massime dei rimorchi per la circolazione stradale (allegato alla circolare): è poco chiara la motivazione tecnica che ha portato alla distinzione tra una massa massima di omologazione e quella di circolazione stradale. Premesso ciò, occorre chiarire cosa succede nel caso in cui ad esempio, pur rispettando il limite dei 44 ton del treno agricolo, si supera la massa di circolazione stradale del rimorchio rimanendo comunque nel limite della massa di omologazione (27 ton fino a 30 ton per il 3 assi con 1,4 < d ≤ 1,8 oppure 36 ton fino a 40 ton per il 4 assi con d > 1,4 m). In sostanza, occorre chiarire se l’utilizzatore potrà circolare richiedendo l’autorizzazione all’ente proprietario della strada oppure sarà sottoposto a sanzione. Definire dunque la annotazione da riportare sul libretto di circolazione qualora l’utilizzatore superi la massa di circolazione stradale.
  • Masse massime dei rimorchi per la circolazione stradale (allegato alla circolare): sempre in merito al punto di cui sopra, chiarire la situazione per i rimorchi già in circolazione, dove sul libretto di circolazione è riportata solamente la massa di omologazione ma non quella di circolazione stradale.
  • ‘Entro il 31.12.2020 i proprietari/utilizzatori di macchine agricole già muniti di documenti di circolazione non riportanti le limitazioni anzidette, dovranno provvedere a munirsi dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada qualora intendano circolare con masse difformi a quanto riportato nella presente’in questo paragrafo occorre fare chiarezza su due punti: in base a quanto detto precedentemente bisogna chiarire meglio a cosa si riferiscono le masse difformi (masse superiori al limite del treno agricolo o anche masse superiori alla massa di circolazione stradale del rimorchio?); inoltre, ridefinire meglio la data di scadenza del 31.12.2020 entro cui munirsi di autorizzazione, onde evitare abusi per tutto l’anno in corso.
  • Piano sanzionatorio: occorre definirlo nel dettaglio in funzione dei diversi casi prospettabili (ad esempio: Trattore + R/S che superano 44 ton, senza autorizzazione; Trattore + R/S con Autorizzazione che superano però il limite massimo previsto in Autorizzazione; Trattore che supera il limite di massa massima tecnicamente ammissibile ecc).

Alla luce si ciò il Mit ha differito l’entrata in vigore della circolare al 1 ottobre prossimo.