Lavoro gratis fino al sesto grado di parentela

Di   1 Aprile 2020

Tra le novità in campo agricolo introdotte dal decreto legge “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 2020) ce n’è una che può avere un grosso impatto per le attività agricole di piccola e media dimensione

Stiamo parlando dell’articolo del decreto, il n. 105, che estende al sesto grado di parentela delle persone che possono effettuare lavori agricoli a titolo gratuito in forma di aiuto occasionale e transitorio.
Viene così modificato l’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (“Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori“): le parole «quarto grado» sono sostituite da «sesto grado».

Questa tipologia di prestazione deve essere svolta in modo occasionale oppure in modo ricorrente soltanto per un breve periodo di tempo a titolo di aiuto, mutuo aiuto obbligazione morale.

Chiarimenti sullo svolgimento di tale tipologia di prestazione è possibile trovarli nella circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui si è chiarito che la prestazione gratuita tra parenti può essere svolta in modo particolare da chi è già pensionato oppure da chi svolge una prestazione lavorativa a tempo pieno presso un altro datore di lavoro.

Inoltre essendo la prestazione gratuita tra parenti individuata come una prestazione meramente occasionale di tipo gratuito non deve essere né inquadrata come rapporto di lavoro né deve essere prevista alcuna iscrizione nella gestione assicurativa di competenza. Questo significa che non è posto in capo alla persona che beneficia della prestazione da parte dei propri parenti di alcuna comunicazione prevista in caso di assunzione, ed inoltre proprio perché gratuita la prestazione non occorre retribuirla. A colui che la effettua la prestazione spettano le eventuali spese di mantenimento ed esecuzione dei lavori sostenute. Non sussiste neppure il rischio di vedersi tramutare le prestazioni gratuite in prestazioni di lavoro subordinato.

Sempre nella suddetta circolare del 10 giugno 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva chiarito che, essendo la prestazione gratuita svolta meramente occasionale, ha posto l’obbligo di dimostrare che si tratta di prestazione lavorativa in senso stretto in capo agli ispettori che sono tenuti a dimostrarlo con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”.

Potranno dunque collaborare alla raccolta dei prodotti agricoli anticipata dal caldo inverno anche nonni, genitori, figli, nipoti, suoceri, generi, nuore, fratelli, zii, cugini, figli di cugini, cugini dei genitori e figli dei cugini dei genitori, fratello/sorella del coniuge, zio del marito rispetto alla moglie e viceversa, cugino/a del marito rispetto alla moglie e viceversa: una prassi molto diffusa in agricoltura nel passato quando anche lontani parenti -tornavano in fattorie, cascine e masserie di famiglia in occasione delle campagne di raccolta più importanti, dalla vendemmia alla raccolta delle olive, per collaborare attivamente e ricevere magari in cambio frutta, verdura, olio o vino.