Obbligo di assicurare anche i trattori che si trovano e circolano in aree private ma con accesso libero

Di   18 Gennaio 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.290 del 13/12/2023) il D.Lgs. 22 /11/2023 n. 184/2023. Nel recepire la Direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore, il legislatore ha ampliato l’obbligo assicurativo RCA, provvedendo a equiparare aree pubbliche e private ai fini dell’obbligo assicurativo.

Il provvedimento, in vigore dal 28 dicembre 2023, stabilisce l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, compresi quelli che sono custoditi o circolano in aree private. Il decreto legislativo modifica, infatti, il comma 1 dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) prevedendo l’obbligatorietà dell’assicurazione RC Auto indipendentemente dal fatto che il veicolo si trovi in un’area pubblica o privata, sia fermo o in movimento oppure sia “utilizzato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni” (ad esempio aree aeroportuali). L’obbligo assicurativo viene quindi correlato all’idoneità del mezzo ad essere utilizzato conformemente “alla sua funzione abituale” cioè quella di mezzo di trasporto, interessando qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari.

Il nuovo obbligo, pertanto, riguarda anche i trattori agricoli impiegati per le lavorazioni sui fondi rustici, come pure quelli depositati in aree private non aperte al pubblico.

Inoltre, l’obbligo di stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile riguarda qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con i veicoli di cui sopra, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

DEROGHE ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO – ART 122 bis

  • Veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’Autorità (ad esempio in caso di sequestro o fermo amministrativo)
  • Veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto (perché, ad esempio, sprovvisti di motore o delle ruote)
  • Veicoli il cui contratto RCA sia stato sospeso volontariamente su richiesta dell’Assicurato sulla base di una nuova disciplina, illustrata al punto successivo.

NUOVA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La richiesta di sospensione deve avvenire mediante autocertificazione sottoscritta dall’assicurato resa all’assicurazione. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte, purché previa comunicazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. Complessivamente la sospensione non può avere una durata massima superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità. Per i soli veicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico definiti dall’art. 60 del Codice della Strada la sospensione con le medesime modalità sopra descritte può essere prorogata con preavviso di soli 5 giorni prima della scadenza e può avere durata fino a 11 mesi.