Terreni agricoli: nuove (minime) agevolazioni per i trasferimenti

Di   14 Gennaio 2021

di Francesca Fedele
Avvocato del Foro di Roma

Fonte: Agra Press

La legge di bilancio 2021, per “facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale”, prevede un’esenzione temporanea, ossia solo per l’anno 2021, dell’imposta di registro sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti (c.d.) e imprenditori agricoli professionali (i.a.p.) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (art.1, comma 41, legge 30 dicembre 2020, n. 178). si tratta di un’agevolazione che esenta questi trasferimenti, per l’anno 2021, dal pagamento dell’imposta di registro in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 4-bis, del d.l. 30 dicembre 2009 n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25. la disposizione del 2009 prevede, infatti, che: i suddetti atti sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%; gli onorari dei notai sono ridotti alla meta’; i predetti soggetti (c.d. e i.a.p.) decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente, fatta eccezione per i trasferimenti effettuati a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo, nonché in tutti i casi di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore. alla luce delle deroghe disposte dalla legge di bilancio 2021, delle norme vigenti anche per l’anno in corso e della risoluzione dell’agenzia entrate n.7 del 24/06/2020, il regime fiscale relativo agli atti di trasferimento di terreni agricoli risulta essere il seguente:

atti di trasferimento a favore di c.d. e i.a.p., aventi i requisiti sopra indicati, con richiesta di agevolazione:

annoimpostadi registroimposta ipotecariaimposta catastaleimposta di bollotassa ipotecaria (trascrizione e voltura catastale)
2021ESENTE   (valore  < / = 5.000 €) ___________ € 200 (valore  > 5.000 €)€ 2001% (minimo € 200)  ESENTE    € 90  
a regime€ 200€ 2001% (minimo € 200)  ESENTE  € 90

atti di trasferimento a favore di c.d. e i.a.p., aventi i requisiti sopra indicati, con rinuncia alle agevolazioni previste per la piccola proprieta’ contadina (impossibilita’ a rispettare i requisiti posti dalla norma al fine di evitare la decadenza):

impostadi registroimpostaipotecariaimpostacatastaleimpostadi bollotassa ipotecaria(trascrizione e voltura catastale)
9 %(minimo 1.000 €)€ 50€ 50ESENTEESENTE

atti di trasferimento a favore di soggetti diversi da c.d. e i.a.p. iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (art.1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al d.p.r. 26 aprile 1986, n.131):

impostadi registroimpostaipotecariaimpostacatastaleimpostadi bollotassa ipotecaria(trascrizione e voltura catastale)
15 %(minimo 1.000 €)€ 50€ 50ESENTE  ESENTE